L’Attestato di Prestazione Energetica (il c.d. APE) non è sempre obbligatorio. Il tema è molto delicato, poiché sapere con precisione quando è necessario allegare la “pagella energetica” dell’edificio e quando, invece, se ne può fare a meno, ha dei riflessi a livello economico e sulla validità dei contratti e degli atti.
Sul tema, recentemente, si è espresso anche il Centro Studi del Notariato, che ha realizzato un documento di chiarimento sull’Attestato di Prestazione Energetica (leggi Allegazione APE agli atti immobiliari, 10 chiarimenti dal Notariato).
Vediamo di fornire un elenco, per la verità piuttosto corposo, di casi in cui un immobile può evitare di allegare l’APE nei contratti e negli atti che lo riguardano.
- Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto;
- i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;
- i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio;
- i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;
- i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
- i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);
- i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.
- i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;
- i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;
- manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.