Questo anche in vista della documenazione di supprto di cui si avrà bisogno per la compilazione del 770 a carico dei sostitutidi di imposta ossia di coloro che effettuano e versano la ritenuta d’acconro (per essere più chiari e sintetici possibili i vostri clienti se sono imprese).
In estrema sintesi il soggetto che ha effettuato delle trattenute/ritenute ai lavoratori autonomi o altri soggetti dovrà dichiarare quante sono in totale in una dichiarazione in cui saranno inseriti una serie di dati anagrafici al fine di evidenziare le ritenute e gli onorari su cui sono state calcolate e che serviranno al destinatario della certificazione per andarle ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi.
Chi è obbligato a presentare le certificazioni delle ritenute d’acconto
Lo sono tutti i soggetti che le hanno applicate e che dovranno presentare a loro volta il modello 770 in cui andranno ad indicare in estrema sintesi quante ne hanno applicate e quando e quante ne hanno versate.
In cosa consiste l’obbligo in pratica: alcuni chiarimenti
Colro che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione.
La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. Le certificazioni sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all’articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Scadenza: la consegna della certificazione deve avvenire entro la fine del mese di febbraio.
Per iredditi di lavoro dipendente ed assimilati le certificazioni devono essere redatti in conformità al modello CUD 2014, approvato con Provv. Ag. Entrate 15 gennaio 2014 ed attualmente in corso di approvazione
Obbligo della certificazione
Chiariamo che l’obbligo all’invio della certificazione del sostituto di imposta è a carico del soggetto che le ha effettuate ma tale obbligo esiste solo tra lui e l’agenzia delle entrate che in caso di mancato invio e constatazione dell’omissione potrà applicare delle sanzioni amministrative. Tuttavia nulla è dovuto nei confronti del lavoratore auotonomo.
Questo perchè i professionisti o le segreterie di molti studi legali sono sliti chiedere già al momento del pagamento della fattura una dichiarazione che le ritenute sono state versate. Immaginate se tutti facessero così: dovremmo produrre una quantità mostruosa di certificazioni durante tutto il corso dell’anno con un aggravvio in termini di onere amministrativo su cui meglio sorvolare. La scusa che accampano è che loro devono indicare il dato nella loro dichiarazioen dei redditi. La verità è che loro devono indicarlo in base alle fatture che loro devono sapere di aver emesso e che gli sono state pagate senza scocciare troppo i loro clienti.
I dati da inserire nella certificazione
Sono essenzialmente i dati anagrafici del fornitore sostituito di imposta comprensivi del codice fiscle e della partita Iva gli onorari e le ritenute applicate e versate.
Sempre affine a tale argomento esiste il nuovo modello e le relative istruzioni per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La presente certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive 2010 è rilasciata dai seguenti soggetti:
- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- le imprese di investimento e gli agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR.
Nel seguito possiamo trovare il modello e le relative istruzioni per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive.
Quando presentare la nuova certificazione
La nuova certificazione 2010 prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 28 febbraio ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
Esonero dall’emissione della certificazione
Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Vi segnalo nel contempo qualora siate dei sostituti l’articolo dedicato alla compilazione del 770 semplificato o ordinario.
Riferimento Normativo: Articolo 4 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322