Disponibile da ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it il software che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per compilare e inviare la Certificazione Unica 2015.
Il nuovo modello di certificazione, approvato lo scorso 15 gennaio, dovrà essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, all’Amministrazione finanziaria entro il 9 marzo (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma a sabato 7 marzo).
La Certificazione Unica apre la strada alla Precompilata – I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo occasionale e ai redditi diversi, trasmessi dai sostituti d’imposta con la Certificazione Unica, saranno utilizzati per predisporre la dichiarazione 730 precompilata, che sarà messa a disposizione dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, online a partire dal 15 aprile.
Il software di compilazione della Certificazione Unica è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it seguendo il percorso Home – Strumenti – Software di compilazione – Software Modelli di dichiarazione .
La Certificazione unica appare con una nuova grafica e arrivando a 297 campi si arricchisce di nuovi dati relativi ai familiari a carico, con una tabella che include tutte le informazioni utili all’attribuzione delle relative detrazioni, e ai professionisti, per i quali occorre il totale delle somme loro corrisposte, l’importo non soggetto a ritenuta, le spese rimborsate, i contributi previdenziali, l’imponibile e le ritenute di anni precedenti. Un’apposita sezione è anche dedicata alla gestione del bonus Irpef di 80 euro, per i dipendenti il cui reddito non supera i 26mila euro, riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate.
Il Modello, approvato lo scorso 15 gennaio dovrà essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, all’Amministrazione Finanziaria entro il 9 marzo (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma a sabato 7 marzo). L’obbligo di trasmissione trova la propria giustificazione nel debutto del nuovo Mod. 730 precompilato che sarà messo a disposizione dei pensionati e dei lavoratori dipendenti a partire dal 15 aprile 2015. A partire dal periodo d’imposta 2014, infatti, l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire ai contribuenti, ove possibile, la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 precompilato) che riporterà i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito.
In proposito, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno incrementare la “vecchia certificazione” con ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod. 730, inserendo, oltre agli ordinari dati anche: i dati relativi al coniuge e familiari a carico; i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono essere indicati nel quadro D del Modello 730); i redditi di lavoro autonomo abituale; altre tipologie reddituali, quali le provvigioni.
Le sanzioni
È prevista una sanzione pari ad € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (9 marzo per il 2015), ossia entro il 12 marzo (non il 14 marzo). Per espressa disposizione normativa, la sanzione di € 100,00 si applica senza la possibilità di beneficiare della c.d. “sanzione unica” derivante dal cumulo giuridico. Non si può tuttavia ipotizzare una regolarizzazione spontanea a opera del sostituto, ricorrendo, all’istituto del ravvedimento operoso: non è contemplato il pagamento della sanzione ridotta ex articolo 13 del D.Lgs 472/1997. La motivazione fornita riguarda la tempistica dell’obbligo: l’invio delle certificazioni nelle scadenze prefissate è necessario per consentire l’elaborazione della dichiarazione precompilata che deve essere resa disponibile online per i contribuenti entro il 15 aprile.
APT per Finanza in Chiaro