Il prossimo 9 marzo gli studi professionali si confronteranno per la prima volta con l’adempimento dell’invio telematico delle certificazioni uniche; si tratta, come al solito, di un adempimento coerente nella logica ma pasticciato nell’attuazione, in perfetto italian style (Provvedimento di approvazione del modello del 15.01.2015 – poi aggiornato il 22.01.2015 per un refuso – e prima versione del software del 05.02.2015, con buona pace delle previsioni dello Statuto dei diritti dei contribuenti).
A prescindere dalle difficoltà tecnico – organizzative, si tratta di risolvere anche alcune questioni operative che si pongono per il raccordo della nuova modulistica con la normativa vigente.
Si analizzi il caso di una casa mandante che corrisponde provvigioni ai propri agenti, liquidando gli importi dovuti con una tempistica media di un mese dopo la chiusura del trimestre di riferimento.
Quindi, nel 2014 potrebbe essere accaduto che:
- l’agente abbia maturato provvigioni per 100 nel 4° trimestre 2014;
- tali provvigioni siano state quantificate e comunicate all’agente stesso nel mese digennaio 2015;
- il pagamento materiale della fattura sia avvenuto nello stesso mese di gennaio 2015;
- la relativa ritenuta d’acconto sia stata versata entro il 16.02.2015.
A fronte di questa situazione, si evidenziano due differenti tipologie di ragionamento che, in verità, venivano svolte anche nel passato, ma si potevano gestire in modo più “elastico”, in considerazione del fatto che l’adempimento era cartaceo:
- la CU richiede il riepilogo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2014 …; pertanto, nella CU non troveranno esposizione le ritenute operate nel mese di gennaio 2015, sia pure se riferite per competenza al pregresso anno 2014. Analogamente, nel 770 della casa mandante si troveranno solo le ritenute operate sulle provvigioni corrisposte nel 2014 che, ad esempio, non contemplano il conguaglio del 2015 ma includono quello del 2013;
- l’articolo 22 del Tuir (riferendosi idealmente alla posizione dell’agente), rimarca che,dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano, nell’ordine: … c) le ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo …(omissis). Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Poiché le provvigioni fatturate a gennaio dall’agente sono da includere nel reddito del 2014 per competenza, si potrebbe scomputare dall’Irpef di tale periodo anche la ritenuta operata nel 2015, avendo riscontro pratico da una certificazione.
Proprio tale ultima circostanza determinava, nelle aziende meglio organizzate, l’abitudine di rilasciare all’agente:
- una certificazione relativa alle provvigioni 2014;
- una separata certificazione relativa alle provvigioni di competenza 2014, ma assoggettate a ritenuta nel successivo anno 2015, sia pure prima del termine di presentazione della dichiarazione (o, meglio, prima del termine di versamento delle imposte da parte dell’agente).
Tale abitudine può essere ancora tranquillamente osservata, semplicemente producendo una certificazione cartacea relativa alle ritenute delle provvigioni del mese di dicembre (composta dal solo frontespizio e dal solo quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) unitamente a quella “canonica” delle ritenute operate nel 2014.
Solo la seconda certificazione (quella relativa alle ritenute operate nel 2014) andrà spedita telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 9 marzo 2015, mentreentrambe dovranno essere consegnate in forma cartacea all’agente entro il 28 febbraio.
Infatti, l’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D. Lgs. n. 175/2014, prevede che:
- comma 6-quater: “le certificazioni … sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti … (omissis)”;
- comma 6-quinquies: “le certificazioni … sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti”.
Il Provvedimento del 15 gennaio 2015, così come le istruzioni per la compilazione, precisano inoltre che in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:
- totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.
In conclusione, dunque, la società mandante:
- ha l’obbligo di consegnare la certificazione cartacea delle ritenute operate nel 2014, entro il 28 febbraio 2015;
- ha l’obbligo di trasmettere telematicamente tale certificazione entro il prossimo 9 marzo 2015;
- ha la facoltà di certificare separatamente le ritenute operate, nei primi mesi dell’anno, sulle provvigioni di competenza del 2014, consegnando il solo modello cartaceo anche dopo il 28 febbraio 2015, poiché la scadenza effettiva sarebbe quella del 28 febbraio 2016;
- ha l’obbligo, probabilmente, una volta seguita l’impostazione di certificare separatamente le ritenute operate nei primi mesi del 2015, di effettuare anche la successiva trasmissione entro il 7 marzo 2016 in modo separato e non in modo cumulativo.
Fonte: EcNews