Nell’ambito dei rapporti societari assume rilevante valore il trattamento fiscale delle cessioni delle quote delle srl (società a responsabilità limitata), partecipazioni societarie o titoli azionari, il calcolo e la tassazione dei dividendi, come circolano tra loro con le relative imposte e tasse da versare, nonché come si calcolano eventuali plusvalenze al momento della vendita. Cerchiamo quindi di dare risposte alle vostre domande, offrendo qualche chiarimento agli inevitabili dubbi. Cosa sono le quote societarie Immaginatevi le quote come dei titoli simili alle azioni con diverse modalità di circolazione e diritti ma che in questa sede per sintetizzare chiamaiamo quote o titoli di partecipazioni in Srl. Parliamo per esempio di quote di Srl, azioni di società per azioni, con esclusioni di quelle di mero godimento, e delle azioni di rispamrio non convertibili, partecipazioni societarie escluse quelle che fanno capo ad associaizoni professionali e altre.
Fare una prima distinzione tra quote o partecipazioni qualificate e non qualificate Facciamo una prima distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate che si avranno facendo riferimento alla nozione di controllo disciplinata dall’articolo 2359 del codice civile e che nel diritto tributario ha molta importanza come vedrete spesso. Per la distinzione potete fare riferimento all’articolo dedicato proprio alle partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate.
Tassazione degli utili o dividendi derivanti dal possesso Il reddito derivante dal possesso delle partecipazioni qualificate o per intenderci gli utili prodotti o i dividendi percepiti dal possesso delle quote viene soggetto a tassazione nella misura del 40% (non viene tassato al 40%, viene tassato solo il 40% secondo le aliquote che vediamo dopo). Qualora al momento della vendita il titolare dellq utoa dichiari di avere una quota qualificata non sarà applicata alcuna ritenuta di acconto altrimenti in assenza saremo tassati a titolo di acconto al 12,50%. Reddito imponibile derivante dal possesso di quote o partecipazioni non qualificate In questo caso gli tutili saranno tassati con una ritenuta alla fonte, ossia dalla società che li eroga nella misura del 12,50%
Cessione quote Srl In questa sede parliamo del trattamento fiscale della cessione delle quote di una SRL da parte di soggetti non titolari di partita Iva e quindi da parte di persone fisiche relativamente all’Irpef che andranno a pagare cercando sempre di rispondere alle vostre domande o richieste di chiarimenti sulle plusvalenze tassabili ad esse correlate.
Tassazione cessione di quote o partecipazioni qualificate in società La cessione o la vendita di azioni a titolo oneroso ossia a fronte del pagamento di un prezzo per la vendita (eccetto alcuni casi specifici che potete domandare), genera plusvalenze tassabili in capo al soggetto persona fisica percettore. Le plusvalenze in questo caso date dal prezzo di vendita calcolato secondo il valore normale meno il prezzo di acquisto della quota e concorrerà alla determinazione del reddito imponibile Irpef come reddito diverso ossia come se fosse una mera somma di denaro che percepiamo a che sarà soggetta a tassazione per i soliti scaglioni di reddito irpef. Dovrete prendere la sommatoria di tutte le cessioni effettuate nell’anno di imposta e sommare algebricamente le plsuvalenze o le minusvalenze e andare a tassare solo l’eventualre risutato positivo prodotto. Dovrete altresì escludere dalla tassazione le plusvalenze che sono state oggetto di pagamento dell’imposta sostitutiva o adeguare il valore del prezzo di acquisto a quello eventualmente scaturente dalla rivalutazione del valore delle partecipazioni. Le eventuali minusvalenze invece non andranno ad abbattere il reddito imponibile delle prsone fisiche così come avviene per le plusvalenze.
Tassazione cessione di quote o partecipazioni non qualificate in società Nel caso di quote di Srl il regime della tassazione sarà quello del 12,50% a meno che la società non abbia sede in un paese a fiscalità privilegiata, ipotesi per cui la tassazione della relativa plusvalenze o risultato positivo della proprietà del titolo sarà soggetto a tassazione fiscale ordinaria irpef, ossia per scaglioni.
Come si vendono le quote societarie: il trasferimento delle quote o partecipazioni in imprese o società Il trasferimento delle quote di una Srl è disciplinato dall’articolo 2469 che afferma come “Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo […], anche se lo statuto può limitare la suddetta trasferibilità e condizionarla al gradimento degli amministratori o dell’assemblea, ovvero vietarla del tutto.
Nel caso in cui sia vietata lo stauto deve riconoscere ai soci però il diritto di recesso, eventualmente subordinandone l’esercizio al decorso di un termine non superiore al biennio dalla costituzione della società; in questo modo il Legislatore intende tutelare sia l’interesse sociale al mantenimento della compagine societaria sia l’interesse dei soci al disinvestimento della loro partecipazione.
Adempimenti formali legati alla cessione delle quote di una Srl Prima di tutto si potrà passare per il tramite di un Notaio in quanto la cessione di quote potrà essere fatta sia conz scrittura provata autenticata sia da un iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Se vi capiterà di avere a che fare con una cessione di quote vedrete prima di tutto che questo potrà formare oggetto di assemblea straordinaria o di assemblea ordinaria facendola inserire come punto a parte dell’ordine del giorno e come tale saranno necessari eventuali quorum deliberativi. Inoltre il nuovo elenco soci dovrà essere trasmesso presso il registro delle imprese mediante l’invio telematico del modello S1 al registro delle imprese presso cui è iscritta l’impresa in questione. Inoltre dovrà essere annotato nel libro soci una volta effettuata al comunicazione al registro delle imprese.
“L’atto di cessione di quote dal 2009 è possibile farlo redigere da un iscritto all’ordine D.C.E.C. munito di apposita firma digitale propria e di tutti gli intervenuti nell’atto per effettuare la comunicazione unica presso il registro delle imprese di appartenenza. Non è necessaria l’assemblea straordinaria in quanto l’operazione è una scrittura privata tra le parti; serve caso mai una liberatoria circa il diritto di prelazione se chi acquista è un soggetto al di fuori dell’ambito societario.” (Cit Salvatore Grazie :-))
Vi ricordo inoltre che i redditi derivanti dal possesso delle partecipazioni o quote azionarie e quello derivante dalla cessione delle quote o delle azioni dovrà essere indicate nel modello 730 o nel Modello Unico nel quadro RL (se derivante da società con sede legale estera invece nel quadro RM).
A tal proposito vi segnalo anche una circolare esplicativa dell’Ordine dei Dottori commercialisti che seppur data potrebbe comunque rappresentare un utile strumnto per orientarsi nella cessione delle quote della società a responsabilità limitata. IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA circolare 5 IR