Area urbana del parco dello Stirone
Il progetto di legge,
d'iniziativa della Giunta Regionale, relativo alla "Riorganizzazione
del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete
Natura 2000, di cui abbiamo dato informazione, nel post precedente
limitatamente alla parte riguardante l'istituzione del "Parco
Regionale dello Stirone e del Piacenziano", è commentato nel
blog di Carduccio Parizzi che arriva alla seguente conclusione:
"IN BUONA
SOSTANZA L'ENTE PARCO PERDE LA PROPRIA AUTONOMIA, GLI ATTUALI
DIRETTORI SARANNO RETROCESSI E LE FUNZIONI DI DIRETTORE DEL PARCO
VERRANNO ASSUNTE DA MEGA_DIRETTORI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLA
REGIONE, UNO PER OGNUNA DELLE 4 AREE IN CUI VIENE DIVISA L'EMILIA
ROMAGNA."
Ma il lavoro di
Carduccio non si limita ad evidenziare rischi e storture del progetto
elaborato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ed affidato per
la presentazione all'immagine di "ecologista DOC" della
consigliera comunale Gabriella Meo che, già consigliere nazionale
di Legambiente e della LIPU, figura tra i fondatori delle prime
Liste Verdi, è stata eletta nel 1990 nel Consiglio Comunale di
Parma, dove ho ricoperto la carica di Assessore all’Ambiente, dal
luglio 2004 è stata Assessore al Turismo e Parchi in Provincia di
Parma prima delle dimissioni in occasione delle elezioni regionali.
Attualmente Gabriella Meo è membro del Consiglio Federale Nazionale
dei Verdi, il suo compito di presentare il progetto potrebbe essere
visto come un'abile mossa dell'amministrazione regionale per superare
l'eventuale impasse ecologista qualora, su questo versante.
Parco dello Stirone: la poltrona ecocompatibile
Con la consueta
puntualità e completezza Carduccio Parizzi ci informa dell'esistenza
di una proposta alternativa elaborata in seno al PDL e che avrebbe lo
scopo di limitare i danni, per i dipendenti e per i parchi, nel
rispetto della decisiva scadenza che pende sui parchi regionali e le
aree protette dell’Emilia Romagna per quanto disposto dal decreto
Milleproroghe che prevede la scadenza del 31 dicembre 2011 per
l’esclusione dei consorzi dalla gestione dei parchi naturali
regionali e i parchi pena il commissariamento degli stessi.
Ecco pertanto la
proposta elaborata in seno al PDL preceduta da un commento che
riportiamo integramente da “blofidentino”:
Il Gruppo Consiliare
del Partito delle Libertà, ha presentato un progetto di legge
alternativo, questo:
progetto di legge
RIORGANIZZAZIONE
DEGLI ENTI GESTORI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI
SITI DI RETE NATURA 2000
Una decisiva scadenza
pende sui parchi regionali e le aree protette dell’Emilia Romagna.
Infatti, in base al decreto Milleproroghe, dopo il 31 dicembre 2011
si avrà l’esclusione dei consorzi dalla gestione dei parchi
naturali regionali e i parchi verranno commissariati, a meno che la
Regione non intervenga con un riordino giuridico-gestionale.
I parchi regionali
dell’Emilia-Romagna sono 15 e le riserve regionali 16. Da 20 anni
questi enti sono impegnati nella salvaguardia delle aree verdi della
regione, un’area totale di più di 100.000 ettari.
Alcuni di questi
parchi, oltre ad un intrinseco valore ambientale, sono anche luoghi
di interesse storico e culturale, con monumenti e testimonianze di
grande importanza.
Entrando più nello
specifico i parchi si occupano di conservazione e quindi di
preservare la biodiversità anche e soprattutto laddove prescritto
con un’apposita normativa dalla Comunità Europea, evitando alla
Regione di pagare sanzioni.
I parchi inoltre
gestiscono e tutelano la risorsa idrica, sorvegliando e monitorando
le possibili fonti inquinanti, gestendo la struttura dei fiumi,
favorendo un uso della risorsa sostenibile; si occupano della tutela
delle foreste che riducono l’emissione globale di anidride
carbonica: su scala nazionale è stato calcolato che per ogni ettaro,
lo Stato risparmia in media 578 euro di costi per lo smaltimento di
anidride carbonica. Alcuni parchi poi, come quello dei Gessi
Bolognesi, essendo vicinissimo alle città hanno un ruolo
fondamentale nel mitigare le emissioni inquinanti.
I Consorzi dei parchi
si sono inoltre impegnati, in questi anni, a recuperare e restituire
le aree estrattive all’uso pubblico, alla natura e quindi alle
funzioni ambientali caratteristiche degli ecosistemi naturali.
Hanno anche offerto
servizi di didattica alle scuole, hanno formato volontari ed esperti
in diversi settori ambientali, promuovendo il turismo e i prodotti
tipici e creando opportunità ricreative e turistiche di notevole
valore sociale, oltre che per le economie locali.
Ultima osservazione,
di grande importanza, è che tutto questo incide sul bilancio totale
della Regione in una percentuale irrisoria dello 0,03%.
Appare quindi
evidente che è necessario salvaguardare il lavoro sin qui fatto,
ragion percui la Regione deve intervenire con una propria legge
delineando il futuro delle riserve naturali emiliano-romagnole,
evitando una “vacatio legis” il cui esito sarebbe la
“comunalizzazione” già prevista dalla legge statale, senza che
però quest’ultima definisca gli aspetti pratici della suddetta
soluzione, anche perché, com’è noto, tutti i parchi insistono sul
territorio di più Comuni.
Questo Progetto di
Legge è una possibile risposta alla scelta imposta dal legislatore
nazionale: è prevista, infatti, la trasformazione degli attuali
Consorzi di Gestione in Enti di diritto pubblico, lasciando alla
responsabilità degli attuali gestori dei parchi e delle aree
naturali protette la gestione del cambiamento.
Gli attuali enti di
gestione, entro 180 giorni a decorrere dal 1 gennaio 2012, dovranno
procedere agli adempimenti derivanti dalla trasformazione dei parchi.
Per quanto riguarda
lo Statuto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il
Presidente della Giunta Regionale convoca gli Enti Locali per la sua
predisposizione.
Organi dell’ente di
gestione dei Parchi saranno: la Comunità del Parco, il Consiglio di
Gestione, il Presidente e il Revisore dei Conti.
In particolare,
l’art.1 riguarda
l’oggetto della legge e le finalità;
l’art.2 regola la
trasformazione dei parchi e l’adeguamento degli Statuti;
l’art.3 regola gli
accorpamenti volontari degli enti gestori di aree protette;
l’art.4 definisce i
criteri per migliorare la gestione e razionalizzare i costi;
l’art.5 riguarda
gli enti gestori del parco;
l’art.6 regola la
formazione dello Statuto e la sua approvazione;
l’art.7 definisce
l’organizzazione degli enti parco;
l’art.8 istituisce
l’elenco dei Direttori del parco, il personale e il
supporto-tecnico scientifici;
l’art.9 prevede le
forme di partecipazione delle associazioni ambientaliste e di
categoria;
art.10 disposizioni
transitorie e finali.
RIORGANIZZAZIONE
DEGLI ENTI GESTORI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI
SITI DELLA RETE NATURA 2000
Titolo I
Disposizioni relative
all’organizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei
Siti della Rete Natura 2000 Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente
legge si disciplina, in attuazione dell’articolo 1, comma 44, della
legge 26 febbraio 2011, n.10 , la trasformazione in enti di diritto
pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali di
cui alla L:egge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000) e le modalità di
organizzazione degli enti gestori dei parchi regionali, al fine di
valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e
di organizzazione delle aree protette emiliano romagnole, preservarne
il patrimonio e la biodiversità quale obiettivo primario della
gestione, promuovere il rilancio del sistema regionale partendo dagli
enti locali per garantire la fruizione consapevole e informata delle
Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei
cittadini e delle generazioni future, nonché migliorare l'efficacia
della gestione e razionalizzarne la spesa.
2. La presente legge
è volta alla semplificazione delle procedure di pianificazione
nell'ambito delle aree protette e alla valorizzazione dei parchi
locali di interesse sovracomunale; disciplina inoltre i poteri di
deroga e le misure di compensazione e integra le disposizioni
relative ai siti di Rete natura 2000.Articolo 2
Trasformazione degli
enti gestori dei parchi e adeguamento degli statuti
1. I consorzi di
gestione dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in
vigore della presente legge ed individuati dalla L:egge Regionale 17
febbraio 2005, n.6 (Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della rete
Natura 2000) sono trasformati in enti di diritto pubblico,
intendendosi a tal fine per enti locali territorialmente interessati
quelli individuati nelle rispettive leggi regionali istitutive. Entro
il termine perentorio ed essenziale di 180 giorni a decorrere dal 1
gennaio 2012, i consorzi di gestione procedono agli adempimenti
derivanti dalla trasformazione di cui al presente articolo.
2. Fino
all'insediamento degli organi degli enti derivanti dalla
trasformazione restano in carica, per i parchi di rispettiva
competenza, gli organi in carica all'entrata in vigore della presente
legge, esclusivamente per l'attuazione delle procedure di
trasformazione, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento
degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e
urgenti.
3. Lo statuto è
adeguato, su proposta del Consiglio del parco in relazione alle
disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli
Titolo III della l.r. 17 febbraio 2005, n.6 come modificata dalla
presente legge, esclusivamente al fine di determinare la composizione
e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici.
4. All'adeguamento
dello statuto provvede l'assemblea consortile con deliberazione di
adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e
con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è
trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione e la successiva
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna e
diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione.
5. Divenuto efficace
l'adeguamento statutario, l'ente di gestione continua nella
titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti
capo al rispettivo consorzio di gestione del parco.
6. Entro quindici
giorni dall'efficacia dell'adeguamento statutario, il presidente in
carica convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti
il Consiglio
7. Agli adempimenti
di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, decorso infruttuosamente il termine di
cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Regione con la nomina
di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro il
termine di trenta giorni. Il termine di cui al comma 1 è sospeso al
momento della ricezione, da parte della Regione, della deliberazione
dell'assemblea consortile di cui al comma 4 e riprende a decorrere
nuovamente dal momento della pubblicazione di cui al comma 4.Articolo
3
Accorpamenti
volontari di enti gestori di aree protette
1. Qualora i
presidenti dei parchi verifichino, previo assenso degli Enti Locali
interessati, la possibilità di un accorpamento volontario di enti
gestori, sulla base di criteri territoriali, morfologici o
funzionali, formulano, di concerto tra loro, apposita richiesta alla
Giunta regionale.
2. Il Presidente,
preso atto della richiesta di accorpamento, propone alla Giunta
regionale, per l'approvazione con apposita deliberazione,
l'individuazione del perimetro del nuovo parco regionale;
successivamente, acquisite le risultanze della conferenza di cui
all’art.22 della Legge 6 dicembre 1991, n.334 (Legge quadro sulle
aree protette,) avvia l'iniziativa legislativa di modifica
finalizzata all'istituzione della nuova area protetta e recante,
altresì, la disciplina in merito alla successione nei rapporti
giuridici tra gli enti gestori, ai tempi e alla procedura di adozione
dello statuto del parco, nonché di insediamento degli organi
dell'ente.
Articolo 4
Miglioramento
dell'efficacia della gestione e razionalizzazione della spesa
1. La Regione, per
migliorare l'efficacia della gestione e per razionalizzare la spesa,
individua, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, anche sulla base di proposte pervenute dagli enti
gestori, i criteri per favorire e promuovere l'esercizio in forma
associata o convenzionata da parte di più parchi delle funzioni
amministrative, comprese le attività di carattere gestionale,
tecniche, di comunicazione e legale, nonché l'educazione ambientale.
2. La Giunta delibera
i criteri di cui al comma 1, sentiti gli enti gestori e i
rappresentanti degli enti locali.
Articolo 5
Enti gestori dei
parchi regionali
1. La gestione dei
parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, composti
dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli
volontariamente aderenti.
2. Lo statuto
dell'ente determina le forme di organizzazione
Articolo 6
Istituzione e
organizzazione degli enti. Approvazione dello Statuto
1. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del
parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore
regionale competente in materia di aree protette, se
delegato, convoca in
conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la
predisposizione dello statuto.
2. Entro sessanta
giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta
di statuto, . La proposta di statuto, adottata entro i successivi
trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali di cui al
comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva approvazione.
3. L'ente gestore è
istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del
Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in
materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta
regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.
4. Lo statuto diviene
efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Emilia Romagna
5. Divenuto efficace
lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del comune con il maggior
numero di abitanti convoca l’ente gestore del parco per l'elezione
dei componenti del consiglio di gestione, previa acquisizione del
nominativo del componente designato dalla Regione.
6. Le modificazioni
dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con
deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a
maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della
Giunta regionale.
7. Le modifiche allo
statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia RomagnaArticolo 7
Organizzazione degli
enti parco
1. Costituiscono
organi dell'ente:di gestione per i Parchi e la Biodiversità:
a) le Comunità del
Parco
b) il Consiglio di
Gestione;
c) il Presidente
d) il Revisore dei
Conti.
2. Il Presidente, il
Consiglio di Gestione e il Revisore dei Conti restano in carica per
cinque anni.
3. Il Presidente,
eletto dalla Comunità del Parco, è il rappresentante legale del
parco, convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del
Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
conferisce, inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al
Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Gestione e della Comunità del Parco.
4. Il Consiglio di
Gestione è composto dal Presidente e da un numero di membri
variabile da due a quattro, eletti dalla Comunità del Parco
all’interno dei propri componenti,
5. Compete al
Consiglio di Gestione, in particolare:
a) l'approvazione dei
regolamenti dell'ente;
b) la determinazione
della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi;
c) l'approvazione dei
piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
d) l'assunzione degli
impegni di spesa pluriennali;
e) l'adozione di atti
che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla
Comunità del Parco;
f) la definizione di
un Piano di accorpamento così come previsto ai sensi degli artt. 3 e
8 c.6.
6. Fanno parte della
Comunità con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo per
quanto previsto al comma 4:
a) Il Legale
Rappresentate (o un Amministratore all’uopo delegato) dei Comuni o
loro forme Associate sul cui territorio insiste il Parco;
b) Il Legale
Rappresentate (o un Amministratore all’uopo delegato) delle
Provincie sul cui territorio insiste il Parco;
c) Un rappresentante
per ciascuna delle categorie sotto riportate, la cui Associazione di
Provenienza sia riconosciuta a livello regionale:
- ambientalista,
- venatoria;
- agricola;
- piscatoria;
- tartuficola;
- commerciale.
7. Spetta alla
Comunità del Parco:
a) l'elezione e la
revoca del Presidente del parco;
b) l'elezione e la
revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;
c) l'elezione del
Revisore dei Conti;
d) l'approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
e) le acquisizioni e
le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
f) l'adozione delle
modifiche allo Statuto;
g) l'adozione degli
strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
h) la proposta alla
Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
i) la proposta alla
Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
l) l'approvazione dei
piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
m) l'espressione del
parere obbligatorio, quando viene richiesto dalla legge;
n) l’approvazione
del Piano di cui al c. 4 lettera f).
8. Con deliberazione
della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione
delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di
Gestione, nonché di quella spettante al Revisore dei Conti, tenendo
conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione
demografica e della superficie.
9. Le cariche di cui
al comma 1 sono gratuite, fatti salvi il Presidente ed il Revisore
dei Conti per cui è previsto esclusivamente un rimborso spese per
gli spostamenti, le trasferte e le spese telefoniche.
10. Per i membri del
Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e
ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle
aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti
componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del
Parco.
Articolo 8
Direttore, personale
e supporto tecnico-scientifico
1. La Giunta
regionale istituisce l'elenco dei Direttori del Parco e individua,
previo parere della competente Commissione consiliare, i requisiti
professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione
nell'elenco; il Direttore del Parco è scelto tra gli iscritti.
L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto
privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque
anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in
carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il
contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i
casi di risoluzione anticipata del rapporto.
2. Quando l'incarico
di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la
sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la
novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del
contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a
giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto
automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della
sottoscrizione del contratto a termine con conservazione
dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento
giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
3. Il Direttore del
Parco:
a) dirige il parco;
b) rilascia le
autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;
c) assiste ai lavori
del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di
segretario, salva diversa disposizione statutaria;
d) comunica alla
Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli
organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa
agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come
definita dalla Giunta regionale;
e) svolge gli
ulteriori compiti previsti dallo Statuto.
4. L'ente gestore
svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste
dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale
delle autonomie locali.
5. Per garantire un
adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità
del parco, lo Statuto dell'ente può prevedere la costituzione di un
Comitato tecnico-scientifico.
6. Entro 180
dall’entrata in vigore della presente Legge la Giunta Regionale
definisce gli standard demografici al di sotto dei quali gli Enti
Parco sono tenuti ad associare le funzioni amministrative previste
dal presente articolo. A seguito dell’obbligo di associazione il
Consiglio presenta alla Comunità un Piano di razionalizzazione che
preveda l’individuazione del partner, i servizi da associare e le
relative modalità.
A SEGUITO DELLA
MODIFICA DELL’ART. 7 C. 4 L’Articolo 9 PUO’ ESSERE TOLTO
Partecipazione delle
associazioni
1.
Lo Statuto prevede forme di partecipazione e consultazione delle
associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti
sul territorio del parco; la consultazione delle associazioni
agricole e venatorie è garantita relativamente ai provvedimenti
nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della
convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi
naturali.
Articolo 10
Disposizioni
transitorie e finali
1. Tutti i
riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti
in disposizioni di legge statali e regionali e nei relativi
provvedimenti contrastanti con questo articolato, sono da intendersi
abrogate