Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, il trasportato non aveva allacciato le cinture di sicurezza) sia ricollegabile all’azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente, che prima di iniziare e proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità della normali norme di prudenza e sicurezza, fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento. In tale situazione, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (nella specie, un ragazzo si era sporto, all’improvviso, dal finestrino; il guidatore aveva provato inutilmente a richiamarlo dentro, ma vi era comunque stato l’impatto con un palo dell’illuminazione, collocato fuori dal marciapiede e, quindi, più vicino alla strada).
Cassazione Civile, Sez. III, 15 Maggio 2012, n. 7533
Teramo, 28 Maggio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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