Nel caso di azione diretta promossa dal danneggiato contro l’assicuratore, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Ne consegue che l’appello, ancorché proposto solo dall’assicuratore nei confronti del danneggiato avverso la sentenza che ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità dell’assicurato, in ragione della inscindibilità del giudizio, investe il giudice di secondo grado, previa integrazione del contradditorio nei confronti dell’assicurato, del potere-dovere di riesaminare le risultanze istruttorie e di decidere il merito con un accertamento valevole nei confronti di tutte le parti, e, quindi, ugualmente nei confronti dell’assicuratore e dell’assicurato, non rilevando che l’assicurato non abbia proposto appello, atteso che, vertendosi in tema di cause inscindibili, ai sensi degli artt. 331 e 334 c.p.c., l’impugnazione proposta da un litisconsorte rimette necessariamente in discussione, davanti al giudice dell’impugnazione, anche la posizione dei litisconsorti che non abbiano impugnato, così evitando difformità di giudicati.
Cassazione Civile, Sez. III, 14 Giugno 2012, n. 9727
Teramo, 28 Giugno 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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