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ClassAction Quota 96 ecco un esempio di procedura

Creato il 22 marzo 2012 da Yellowflate @yellowflate

ClassAction Quota 96 ecco un esempio di proceduraLe trasmetto il testo definitivo della diffida che dovrà essere inviato entro la data del 30 marzo 2012, al fine di rispettare la stessa data di scadenza indicata dalla circolare del MIUR. 

 

Andranno, pertanto, inviate le 3 raccomandate ai 3 soggetti indicati nell’intestazione dell’atto di diffida curando la compilazione degli indirizzi sulla base della sede di servizio di ogni ricorrente.   

 

Si ricorda, infine, che il termine ultimo per la ricezione della documentazione presso il mio studio è stato fissato per la data del 12 aprile 2012. 

 

Si invitano tutti gli interessati a sollecitare l’invio della documentazione per la partecipazione al ricorso collettivo. 

 

Cordiali saluti 

 

Domenico Naso

_________________________________________________

Mittente

Prof.

Raccomandata a/r

Data

Al Ministero Istruzione

Università e Ricerca

Viale Trastevere 76/a

00153 Roma

All’Ufficio Scolastico Regionale del _________

Via

All’INPS già INPDAP

Via (indicare la sede territorialmente competente)

__________

Oggetto: Atto di significazione e diffida con contestuale messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge – Domanda di pensionamento con modalità cartacea raggiungimento “quota96”ovvero 40 anni di contribuzione – anno scolastico 2011/2012 -

Il/la sottoscritto/a  – Nome e cognome – nato/o a ______ il ______________ (C.F. _____________________) residente a ______________ in via __________________ attualmente in servizio presso l’Istituto __________ di ________ con la qualifica di __________ con un’anzianità contributiva di anni __________ alla data del 31 agosto 2012, significa quanto segue.

Il  comma 1 dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1^ settembre) per ogni anno;

In virtù di tale disposizione – che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni – lo/a scrivente ha iniziato l’anno scolastico corrente 2011/2012, con il vincolo e la consapevolezza giuridica di concluderlo sulla base di un diritto quesito e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di non poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012, indipendentemente dalle modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici.

All’avvio dell’anno scolastico 2011/12 (1^ settembre 2011) era infatti vigente il sistema delle cosiddette “quote”, date dalla somma dell’età anagrafica e dall’anzianità contributiva (legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n, 247), con la possibilità già nei mesi di ottobre e novembre del 2011, di poter presentare domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007.
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Pertanto, la successiva  modifica introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che dispone in materia di trattamenti pensionistici numerose modifiche (cosiddetta riforma Fornero) tra le quali, ad esempio, un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l’innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette “quote”), NON PUO’ E NON DEVE trovare applicazione per il personale della scuola, al quale va applicato un periodo temporale diverso rispetto all’anno solare, essendo vincolati in realtà all’anno scolastico.

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Ove non venisse applicato il suddetto criterio, generale e generalizzato in tutte le riforme pensionistiche che si sono succedute nel tempo, lo/a scrivente si vedrebbe privato di un diritto quesito al collocamento in quiescenza sulla base della normativa pensionistica applicabile al momento dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012.
Il “comparto scuola”, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare, all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all’articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all’articolo 1, comma 21, della legge n. 148 del 2011;

Anche con riferimento all’art. 1,  comma 21 DL 13 agosto 2011, n. 138, l’unico effetto è stato quello di posticipare dal 1° gennaio 2012, e con riferimento  ai  soggetti che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla predetta data, – articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, – nell’anno scolastico successivo.

Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

Che la norma sia inapplicabile al personale scolastico almeno per quanto concerne il limite temporale dell’anno scolastico 2011/2012, è di tutta evidenza. Difatti per quanto riguarda il comparto scuola la data 31.12.2011, stabilita dalla riforma Fornero per l’accesso alla pensione con le norme ad essa previgenti, non trova alcuna applicazione. I lavoratori della scuola che maturavano i requisiti entro questa data avevano già potuto richiedere (e ottenere la pensione) “a quota 96 o a 40 anni di contribuzione, sulla base dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449”. Con specifico riferimento a tale norma per l’accesso alla pensione con le norme previgenti, la ratio con la qualela riforma Forneroha inteso applicare tale norma è quella di salvaguardare il pensionamento, secondo la normativa preesistente, per l’anno solare incorso al momento della entrata in vigore della nuova normativa. In mancanza di tale volontà il D. L. n 201 del 6 dicembre 2011 avrebbe stabilito l’entrata in vigore delle nuove norme, secondo prassi, a partire dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Stante la specificità del comparto della scuola, per il quale la cessazione dal servizio è subordinata al completamento dell’anno scolastico entro il quale si maturano i requisiti per la pensione, si deve ritenere che la salvaguardia delle norme pensionistiche previgenti, circoscritta per le altre categorie di lavoratori all’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del D. L. 201/2011, per i lavoratori della scuola deve intendersi circoscritta all’anno scolastico incorso alla suddetta data. Se ne desume che, nello spirito della suddetta norma del D. L. 201/2011, il personale della scuola ha diritto ad andare in pensione con le norme vigenti prima del suddetto D.L..
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Tutto ciò premesso considerato e dedotto lo/a scrivente

INTIMA E DIFFIDA

le intestate amministrazioni a voler procedere alla certificazione del proprio diritto quesito al pensionamento tenuto conto del raggiungimento della c.d. “quota96”nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, disponendo il collocamento dello/a scrivente  in quiescenza, sulla base della riforma introdotta dall’art. 1,  comma 21 DL13 agosto 2011, n. 138, nell’anno scolastico successivo alla maturazione del diritto da intendersi alla data del 01 settembre 2013.

AVVISA

che in difetto di un positivo riscontro si vedrà costretto ad agire nelle competenti sedi legali con ogni conseguenza di legge ed aggravio di costi nei Vostri esclusivi confronti anche ai fini del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. E che in nessun caso la presente intimazione e diffida potrà essere interpretata come comunicazione di dimissioni o di richiesta di pensionamento in nessuna altra forma che non sia quella connessa la raggiungimento della c.d. “quota96”.

CHIEDE

di conoscere con atto motivato ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e successive modifiche ed integrazione, le motivazioni opposto al diniego della presente istanza, nonché ai sensi della suddetta legge di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo.

AVVERTE

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che in difetto e decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della presente verrà presentata specifica denuncia all’Autorità competente per omissione degli atti d’ufficio

SIGNIFICA

che con la presente istanza costituisce in mora, ai sensi e per gli effetti di legge le intimate amministrazioni salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione.

FIRMA

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______________________

Fonti: blog  della classaction dei docenti: requisitiscuola  e dell’onorevole Ghizzoni

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