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Codice della strada per i ciclisti: okkio alla penna!

Creato il 26 settembre 2012 da Cactusmtb
Codice della strada per i ciclisti: okkio alla penna!Ogni volta che vado in bdc (molto meno in mtb) mi rendo conto del livello di indisciplina ed ignoranza delle più elementari norme del codice della strada da parte di molti automobilisti che molte volte mi hanno convinto dell'odio o insofferenza da parte di alcuni nei nostri confronti. Quest'anno, a parte i sorpassi millimetrici subiti da parte di spericolati o disattenti automobilisti, ho rischiato in maniera inequivocabile la VITA in una distinta occasione quando a Montorio, mentre superavo in bdc la rotonda, un SUV con targa rumena guidata da una bionda signora mi tagliava la strada a forte velocità, immettendosi verso il centro... prendendo però il senso unico (Roby e Giovanni testimoni). La mia frenata ed ecco che la macchina passa a un paio di centimetri dall'anteriore. Se mi avesse preso non sarei qua a raccontarvelo. Ma non sono da meno i ciclisti che  in quanto a manovre non previste ed atteggiamenti discutibili. Non mi soffermo sulla pessima abitudine dei ciclisti di non indossare il casco e a tal proposito, sia via email e twitter, ho avuto aspre discussioni con il Movimento Salvaciclisti e con la FIAB, le ultime delle quali avute all'EICA di Verona. Ricordo quindi alcuni articoli importanti dell'attuale codice della strada per quanto riguarda i DOVERI di noi ciclisti: Codice della strada per i ciclisti: okkio alla penna!
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. 2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5. 6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo. 7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. 9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (2) 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione e’ da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.(1) Vedi art. 377 reg. cod. strada.(2) Comma inserito dalla Legge 29.07.2010 n° 120. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 29.07.2010 n° 120. Codice della strada per i ciclisti: okkio alla penna!
Inoltre segnalo quanto segue:Segnalazioni con le braccia.
Ogni variazione di traiettoria va segnalata, o con le frecce luminose analoghe a quelle per gli altri veicoli (art. 225 comma 6.reg.) o, in assenza, sporgendo di lato le braccia.
L’ intenzione di fermarsi si comunica alzando verticalmente il braccio (art.154 comma 2 c.s.).
Comportamento in bici
In strada è vietato fare di improvvisi scarti e “zig-zag” (art, 377 reg.) ; divieto di farsi trainare e trainare veicoli (art. 182, comma 2 e 3 c.s.).  
Codice della strada per i ciclisti: okkio alla penna!
Dove non si può e dove si deve andare
Divieto di circolazione su autostrade, strade extraurbane principali e su tutte le strade a queste analoghe indicate da segnaletica di divieto alle bici (art. 175 c.s.). Obbligo di circolazione, se ci sono, sulle piste ciclabili (parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi, (artt. 3 e 182 c.9 c.s.). Nelle aree pedonali, divieto (però derogabile espressamente, (art.3 c.s.). I marciapiedi sono solo per i pedoni (art. 3 c.s.)
Decurtazione punti patente art. 219-bis c.2 CDS:
Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.
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Le sanzioni:
  • pedalare su un marciapiede
    pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 (art.143 c.1-13 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • svoltare senza segnalare
    pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 (art.154 c.1-8 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • circolare contromano
    pagamento di una somma da euro 150 a euro 599 (art.143 c.11 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità
    pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179 (art.143 c.12 CDS)
    sospensione patente (art.143 c.12 CDS)
  • passare con semaforo rosso
    pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 (art.146 c.3 CDS)
    sospensione patente alla seconda violazione nel biennio (art.146 c.3-bis CDS)
  • telefonare mentre si pedala
    pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 (art.173 c.2-3 CDS)
    sospensione patente alla seconda violazione nel biennio (art.173 c.3-bis CDS)
  • non procedere su unica fila nei centri abitati in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano
    pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 (art.182 c.1-10 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • procedere affiancati in numero superiore a due nei centri abitati
    pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 (art.182 c.1-10 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • non procedere su unica fila fuori dai centri abitati, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro
    pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 (art.182 c.1-10 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • non avere libero l'uso delle braccia e delle mani e non reggere il manubrio almeno con una mano
    pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 (art.182 c.2-10 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • farsi trainare da altro veicolo
    pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 (art.182 c.3-10 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • non condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni
    pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 (art.182 c.4-10 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia
    appositamente costruito e attrezzato
    (è consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato)
    pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 (art.182 c.5-10 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • l’equipaggiamento per il trasporto di un bambino non è conforme al regolamento
    pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 (art.68 c.5-6 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • non transitare sulle piste riservate quando esistono
    pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 (art.182 c.5-10 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • mancanza di uno o due freni
    pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 (art.68 c.1-6 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • mancanza del campanello (fanno eccezione le competizioni sportive)
    pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 (art.68 c.1-6 CDS)
    sospensione patente non prevista
  • i dispositivi di segnalazione visiva (anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; sui pedali catadiottri gialli ed analoghi dispositivi sui lati) non sono presenti e funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità (fanno eccezione le competizioni sportive)
    pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 (art.68 c.2-6 CDS)
    sospensione patente non prevista
Come vedete, per molti aspetti siamo costantemente passibili di sanzioni...


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