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Collaborazioni: il co.co.pro è morto, evviva le co.co.co.!

Creato il 01 aprile 2015 da Propostalavoro @propostalavoro

Il Jobs Act parla chiaro: i co.co.pro. diventeranno contratti di lavoro subordinato a tutele crescenti oppure partite IVA.

Collaborazioni: il co.co.pro è morto, evviva le co.co.co.!

«Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente», testuali parole. Ma cosa vuol dire esattamente? Sentiremo la mancanza del contratto a progetto? Forse non faremo in tempo.

Dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione a progetto. Non a tutti, ci sono infatti alcune eccezioni. Sarà quindi possibile assumere/lavorare a progetto:

  1. se il CCNL applicato al relativo settore prevede una disciplina economica e normativa per le collaborazioni di questo tipo;
  2. per le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
  3. per le collaborazioni dei componenti di organi di gestione o altri organi collegiali;
  4. per le collaborazioni con società sportive dilettantistiche.

L'eccezione del punto 1 è interessante: se il Contratto Collettivo Nazionale lo prevede, si potrà ancora stipulare un co.co.pro., purché non si tratti di lavori ripetitivi. Quello che esce dalla porta, rientra dalla finestra, insomma. Per i settori che lo prevedono già con contratto collettivo (ad esempio il CCNL dei call center) non cambia niente. Però chiediamoci: quale sindacato nazionale sarà disposto a prendersi la responsabilità di aprire questa finestra di precariato nel proprio settore?

Tornando al Jobs Act, questo prevede un "condono" nel caso foste stati assunti con un contratto, diciamo, di dubbia legittimità. Se il datore di lavoro accetta di trasformare il rapporto in tempo indeterminato, l'INPS e l'INAIL non gli chiederanno i contributi che non ha versato. In cambio, si impegna a non licenziare per almeno 12 mesi.

Ma attenzione, c'è uno spettro in agguato. Parlando di «Superamento del contratto a progetto», quasi "di sfuggita", il nuovo schema di decreto fa salve le collaborazioni di cui all'art. 494 del Codice di Procedura Civile, cioè le collaborazioni che prevedono prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, di contenuto non ripetitivo e con modalità di esecuzioni non eterodirette dal committente. In altre parole, se il "datore di lavoro" dice "o così o niente", potreste trovarvi a lavorare come un co.co.co. senza le tutele né del co.co.pro. né del contratto a tempo indeterminato!

Su questa tipologia contrattuale Proposta Lavoro ha già scritto parecchio - qui e qui gli utlimi due articoli. Di seguito, per chi volesse approfondire, alcune citazioni significative sulle vecchie e nuove collaborazioni ed una cronistoria sintetica di questo contratto.

«La moltiplicazione dei tipi non non serve ad aumentare né la facilità per le imprese di assumere, né l'opportunità di occupazione per i lavoratori». (Tiziano Treu, IPSOA Quotidiano)

È ancora possibile la «instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se le prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative  non sono di contenuto ripetitivo e le modalità di esecuzione non sono eterodirette dal committente». (Pierluigi Rausei, IPSOA Quotidiano)

1959: «prestazione d'opera continuativa e coordinata». (Legge 14 luglio 1959, n. 741)

1973: «prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato». (Legge 11 agosto 1973, n. 533)

2003: «[alla definizione 1973 si aggiunge] devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti atuonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa». (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Legge Biagi")

2012: «[modifica la definizione 2003 uno o più progetti specifici determinati dal committente (…). Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del commitente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committentee indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. (…) Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti colettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». (Legge 28 giugno 2012, n. 92, "Legge Fornero")

2014: «rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». (Schema di Decreto Legislativo di Riordino Tipologie Contrattuali, "Jobs Act")

Qui il testo dello schema di decreto riguardante il Riordino delle Tipologie Contrattuali.

Simone Caroli


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