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Come la politica compra giornali e giornalisti

Creato il 02 settembre 2013 da Marco Oriolesi @Ideea5Stelle
Se si parla di giornalisti servi e giornali al servizio dei partiti, la stampa s’indigna. Silenzio quando devono raccogliere l’obolo, a spese di noi cittadini.
Non bastano i finanziamenti pubblici all’editoria ed alle cooperative di giornalisti, i contributi ai giornali di partito, le agevolazioni postali ed i contributi per l’acquisto della carta… tutto pagato da noi.
Non basta la “pubblicità istituzionale” con cui il politico di turno premia la stampa amica. I partiti vogliono anche scegliere a quali editori dare i soldi e quanto: ecco così l’obbligo di pubblicazione dei bandi di gara sui quotidiani.
Un vero spreco
considerando che basterebbe pubblicarli gratuitamente sui siti internet (oggi tutte le aziende sono obbligate per legge ad avere email ed inviare comunicazioni tramite il web).
Qualcuno si sorprende poi se il Movimento 5 Stelle diffida della stampa, se Grillo critica i giornalisti.
Il M5S ha rinunciato ai finanziamenti pubblici, restituiscono parte dello stipendio, figuriamoci se possono accettare un sistema politico che sperpera denaro pubblico per comprarsi il favore dei giornali.
Letta eccoti un’idea: inizia qui a prendere i denari per abbassare la pressione fiscale, per garantire il reddito di cittadinanza a chi i soldi non li ha mai rubati!
 Alcuni dati:
 -   L’obbligo di pubblicazione degli estratti dei bandi di gare sui quotidiani è sancito dagli artt.66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 6 del 2007.
 -   La legge n. 69/2009 all’art.32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione “aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”
 -   Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (spendig review) all’articolo 1, comma 5, ha disposto che «All’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso1», abolendo definitivamente tale obbligo, seppur solo per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria. Tre giorni dopo un avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio, annulla il tutto: «alla pagina 2, l'articolo 1, reca, per mero errore informatico, il comma 5, che pertanto deve ritenersi non pubblicato;». Mai prima di allora, un avviso di rettifica aveva abrogato un intero comma, determinato, completo e definito (solitamente si limitavano a correggere meri errori materiali, di numerazione, di ortografia, imprecisioni nei rinvii ad altre disposizioni…). I mal pensanti credono che sia stata la lobby degli editori ad ottenere tale pasticciata e frettolosa soluzione.
 -   La legge 6 Novembre 2012 n.190 (legge anticorruzione), prevede espressamente che «restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». Sancendo una totale confusione legislativa in merito alla vigenza del disposto dell’art.32 della legge n.69/2009.
 -   L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con atto di segnalazione n. 1 del 27 marzo 2013 “Pubblicazione cartacea degli avvisi e dei bandi ex art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice” invita il legislatore ad un intervento che faccia chiarezza in un settore così delicato e dalle importanti implicazioni anche in termini di contenzioso amministrativo. Chiarezza che, a nostro avviso, può solo essere fatta intervenendo direttamente con un’espressa e chiara modifica del Codice dei contratti pubblici.
 Note:
1. D.lgs. 163/2006 art.66, comma 7, secondo periodo «7. ...Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. …».

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