Magazine
La rateazione Equitalia del debito indicato nella cartella esattatoriale, è diventata possibile dal Marzo di quest’anno. Infatti sia attraverso norme previste dall’Esecutivo, sia mediante le direttive dello stesso agente di riscossione, la più importante delle quali è la direttiva di gruppo Equitalia n°7/2012, è stata istituita formalmente la possibilità per i debitori che versano in oggettive difficoltà economiche, e che quindi non hanno la possibilità materiale di saldare il debito in un’unica soluzione, di richiedere una rateazione Equitalia del debito contratto.
Richiesta rateazione Equitalia
Per debiti inferiori ai 20.000 euro, per richiedere una rateazione Equitalia, sarà sufficiente presentare domanda presso gli uffici di Equitalia competenti per territorio o inviando la richiesta con raccomandata a/r. Per i debiti di questa entità, la concessione sarà automatica.
Per i debiti superiori ai 20.000 euro, invece, la rateazione Equitalia verrà concessa previa verifica dell’effettiva difficoltà economica temporanea del debitore, tenendo conto anche dell’importo del debito da saldare. Il debitore, privato cittadino o azienda che sia, dovrà quindi fornire documenti atti a dimostrare che non gli è possibile estinguere il debito in un’unica soluzione.
Modalità e tempi rateazione Equitalia
Con il decreto legge n° 16/2012, il Governo ha diversificato le modalità di estinzione della rateazione Equitalia. Difatti il debitore potrà chiedere che la rateazione Equitalia non avvenga a rate costanti, ma a rate variabili che aumentino annualmente. I piani di rateazione Equitalia a rata costante già sottoscritti al 2 Marzo 2012, non potranno essere però modificati.
E’ previsto un massimo di 72 rate mensili per debito contratto, con una rata mensile minima di euro 100, in cui verranno calcolati anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione. Precedentemente era previsto che al mancato pagamento di due rate, anche non consecutivamente, il piano di rateazione Equitalia decadesse, con tutte le conseguenze del caso.
Di recente è invece stata mutata la disciplina, che ora prevede che il decadimento della rateazione Equitalia avvenga solo nel caso in cui l’omissione di due rate del debito sia consecutiva. Importante specificare che l’adesione ad un paio di rateazione Equitalia, impedisce all’agente di riscossione di iscrivere ipoteche sugli immobili del debitore.
Alberto Nappi
Fonte: http://www.portaldiritto.com/