"I disabili hanno la possibilità di accedere e quindi come tutti quelli che hanno la possibilità di accedere devono pagare". Così Giusto Catania, l'assessore alla mobilità al Comune di Palermo, intervistato ieri, 28 dicembre, dal Time Magazine di Radio Time:
Il riferimento è naturalmente alle tanto criticate Zone a Traffico Limitato, di prossima attivazione più per sostenere le spese dell'Amat - l'azienda con i conti traballanti che in città si occupa del servizio pubblico, tra cui il tram che sarà inaugurato domani - che per una reale intenzione di diminuire il flusso veicolare e rendere l'aria più salubre nel centro storico.
Parole, tra l'altro, senza cognizione di causa. Perché l'assessore Catania, in considerazione dell'incarico che ricopre, sperando che il suo sia stato solo "un inciampo", dovrebbe sapere che un disabile può accedere a tutte le ZTL italiane senza un'ulteriore autorizzazione se non quella che deriva dal contrassegno (qui una fonte e qui un'altra).
Per essere più precisi, leggete quanto segue (che proviene da qui):
Il riferimento legislativo esatto da prendere in considerazione è l'articolo 11 del DPR 503 del 24 luglio del 1996 e cioè il Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. L'articolo in questione riguarda appunto la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. L'articolo 11 è composto da sei commi. Qui ci interessano in particolare il primo, il terzo e il quarto.
Il terzo e il quarto comma ammettono la circolazione dei veicoli al servizio di disabili con contrassegno, anche in aree a traffico limitato o in zone pedonali nel caso in cui sia già ammessa la circolazione anche di una sola tipologia di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità. Il quarto comma, più in particolare, ammette anche la possibilità di circolare nelle corsie preferenziali utilizzate dai mezzi pubblici o dai taxi.
Entrambi i commi non prevedono alcun intervento regolamentare da parte dei Comuni (autorità competenti), pertanto le disposizioni sono vigenti in tutta Italia. Tuttavia i Comuni, per motivi di sicurezza o opportunità, possono comunque limitare il traffico segnalandolo però con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
Infine, si segnala all'assessore Catania anche la sentenza n. 47 del 3 febbraio 2015 del Giudice di Pace di Bolzano, ai sensi della quale l'eventuale multa ai danni di un veicolo che transita in ZTL con a bordo un disabile va annullata.