Via libera al decreto sulla certificazione delle competenze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio scorso il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Il provvedimento, dopo aver ricevuto l’ok del Cdm e poi della Conferenza Unificata, entrerà in vigore il prossimo 2 marzo, introduce in Italia il sistema nazionale di certificazione delle competenze e attua la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (leggi anche “Certificazione competenze, il decreto è solo un libro dei sogni“).
Con un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze acquisite, il decreto si propone di:
- promuovere la mobilità geografica e professionale;
- favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro;
- accrescere la trasparenza degli apprendimenti e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.
All’interno del decreto legislativo vengono definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e non formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento di crediti formativi utilizzabili a livello europeo.
Il decreto definisce inoltre gli elementi fondamentali per assicurare e concretizzare le politiche per l’apprendimento permanente.
Gli apprendimenti certificati dovranno essere raccolti in un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile su internet.
Fino a oggi la mancanza di tale Repertorio è stata un grave problema anche per l’orientamento dei giovani e degli adulti.
Per gli apprendimenti formali (vala a dire quelli provenienti da scuola o università) basterà indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione.
Per gli apprendimenti non formali (acquisiti durante i corsi) andranno invece forniti i dati relativi alle modalità di apprendimento e all’esperienza svolta.
Gli standard minimi di riferimento dei livelli di servizio dovranno essere naturalmente garantiti dai soggetti istituzionali e monitorati da un Comitato tecnico nazionale. Affinché le certificazioni siano spendibili a livello europeo, in esse dovranno essere indicate:
- dati anagrafici;
- competenze acquisite.
Per ciascuna competenza acquisita va indicata la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento.