È ovviamente una (brutale) semplificazione giornalistica, ma è questo il senso ultimo del parere n. 2539 emesso dal Consiglio di Stato il 4 settembre 2015, nel quale i Giudici di Palazzo Spada rispondono a due fondamentali quesiti sulle competenze progettuali per la realizzazione di strutture in zona sismica e che richiedono l’uso di cemento armato.
Il parere al Consiglio di Stato è stato richiesto dalla Regione Toscana che ha chiesto una soluzione a una vicenda che gli stessi giudici non esitano a definire “altamente controversa e non suscettibile di univoche soluzioni”.
I due quesiti sulle competenze progettuali del geometra
La Regione Toscana ha chiesto delucidazioni su questi due aspetti delle competenze professionali per la progettazione in zona sismica e per l’uso del cemento armato.
1. Per la realizzazione di strutture in cemento armato è sempre da escludersi la competenza del geometra nella progettazione o tale tecnica costruttiva è ammissibile con il limite della “modestia” dell’opera?
2. È ammissibile la progettazione da parte dei geometri di modeste costruzioni civili in zona sismica?
Il parere del Consiglio di Stato ripercorre interamente l’infinita querelle sulle competenze professionali, riassumendo le diverse interpretazioni date sull’argomento dai vari tribunali amministrativi. Tutta la questione, a parere dei giudici di Palazzo Spada, ruota sull’abrogazione dell’art. 1 del regio decreto 2229 del 1939, abrogato dal c.d. Decreto Taglialeggi (d.lgs. 212/2010).
Due interpretazioni opposte
Il Consiglio di Stato individua due interpretazioni opposte sui limiti delle competenze progettuali dei geometri.
“Da un lato”, scrivono nel parere i giudici, “vi è chi ritieneche ormai non sussistano più limiti alla possiblità che i geometri siano responsabili dei progetti, purché si tratti di modeste costruzioni civili, e che l’unico limite rinvenibile sia quello derivante dalla identificazione della c.d. modestia della costruzione”.
L’altra interpretazione, fornita da altra parte della giurisprudenza, invece, contiene “pronunce che, anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Taglialeggi continuano ad applicare alla professione di geometra il divieto assoluto di progettazione, allorché si tratti di costruzioni civili aventi strutture in cemento armato”.
Ognuna delle due interpretazioni, concludono i giudici, non sono soddisfacenti.
Cosa pensa il Consiglio di Stato
Rigettate le due posizioni estreme, i Giudici di Palazzo Spada affermano che per risolvere il tema delle competenze progettuali del geometra in tema di strutture in cemento armato e/o in zona sismica occorra “individuare un principio regolatore, che deve sovrintendere all’esercizio delle competenze dei vari ordini professionali”.
Ecco che allora tale principio è individuato in quello del “pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità”.
A questo punto il Consiglio di Stato conclude affermando che i calcoli delle strutture negli edifici civili che prevedono l’impiego del cemento armato dovranno essere affrontati da ingegneri e architetti. Ai geometri, invece, sarà ammessa la direzione dei lavori e la progettazione degli aspetti architettonici.
“… non si può rinunciare alla competenza tecnica in ordine all’effettuazione dei calcoli ed alla direzione dei conseguenti lavori per i conglomerati cementizi, specificatamente connessa alla funzionalità statica delle opere in cemento armato, non può, tuttavia, non essere mantenuta in capo al geometra la possiblità di procedere alla semplice progettazione architettonica dfelle modeste costruzioni civili”
C’è di più. I giudici sottolineano come sia necessario “evitare comportamenti elusivi”, ossia non basta la controfirma sui calcoli del progetto da parte di un ingegnere o di un architetto. In pratica “l’incarico non può essere affidato al geometra che si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere, ma deve essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità”.
E per le opere civili in zona sismica, i giudici chiariscono che “con l’uso del cemento armato si esclude di per sé che la costruzione civile possa ritenersi modesta”, ragion per cui “il professionista capofila non potrà che essere l’ingegnere o l’architetto”.