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Competenze tecnici della certificazione energetica, il decreto in Gazzetta

Creato il 28 giugno 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Competenze tecnici della certificazione energetica, il decreto in Gu

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, il decreto del 16 aprile 2013 n. 75 sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici. Il provvedimento colma le lacune evidenziate dalla Commissione europea: contro l’Italia era stata avviata una procedura di infrazione per non aver recepito la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

Ricordiamo che il decreto entrerà in vigore il 12 luglio 2013. Scarica il decreto 75/2013 sull’attestato di certificazione energetica.

Il Dpr attua una norma del decreto legislativo n. 192/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE. di questo decreto prevede infatti l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica che stabilisca “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione” (articolo 4, comma 1, lettera c del decreto sopraindicato).

Per leggere l’analisi del nostro blogger Enrico Ninarello (Ingegnere in Energia) clicca su Competenze dei tecnici abilitati alla certificazione energetica, l’analisi del decreto.

Certificazione energetica, i soggetti abilitati
Sono abilitati all’attività di certificazione energetica e riconosciuti come certificatori:
a) i tecnici abilitati;
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia;
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento;
d) le società di servizi energetici (ESCO).

Quali requisiti bisogna avere per ottenere l’abilitazione?
Il diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico o la laurea sono i requisiti formativi che il tecnico deve possedere.
Inoltre è richiesta l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento e la frequenza di corsi di formazione (autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico con i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente ) – 64 ore minimo – sulla certificazione energetica degli edifici.

Assenza di conflitto di interesse, ovvero imparzialità
Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione viene stabilito l’obbligo per i tecnici di dichiarare, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, l’assenza di conflitto di interessi: il tecnico non deve avere alcun coinvolgimento nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o alcun legame con i produttori dei materiali e dei componenti. Non sono ammessi né il coniuge né un parente fino al quarto grado.

Anche nel caso di certificazione di edifici esistenti, il certificatore deve dichiarare l’assenza di conflitto di interessi: non deve essere coinvolto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati né rispetto ai vantaggi che possano derivare al richiedente (che comunque non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado).

Responsabilità diretta del certificatore. L’Ace ha valenza di atto pubblico
L’attestato di certificazione energetica vale come un atto pubblico (articolo 481 del codice penale) con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.

Funzioni delle Regioni e Province autonome
Le disposizioni del regolamento si applicano alle regioni e alle province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE.
Le Regioni e le province autonome devono controllare la qualità del servizio di certificazione energetica reso dai certificatori tramite:
- accertamento documentale degli attestati di certificazione e verifica del rispetto delle procedure;
- valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- ispezioni delle opere o dell’edificio.

L’aggiornamento dell’Ace (Attestato di certificazione energetica)
Vengono introdotte misure di semplificazione per l’aggiornamento dell’Ace in caso di riqualificazioni puramente impiantistiche.

Allegato I del Dpr
Qui sono riportati i contenuti e la durata minimi dei corsi di formazione per i tecnici abilitati.
A livello nazionale i corsi possono essere svolti da università, organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dell’ambiente.
A livello regionale, invece, dalle Regioni stesse e dalle Province autonome o comunque da soggetti, con competenze specifiche autorizzate dalle amministrazioni.


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