Compravendita ; Condominio attenzione alla corresponsabilità delle spese Risponde Colombo Clerici

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

Domanda) Ho venduto il mio appartamento oltre un anno fa ad un signore “extracomunitario” che, mi riferisce l’amministratore, ha già cominciato a non pagare le spese; e nonostante io abbia immediatamente comunicato la vendita, il nuovo condomino non ha mai fatto avere all’amministratore la copia del rogito. Ora l’amministratore mi dice che debbo pagare io le spese di condominio. E’ vero?

Risposta) In forza dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, penultimo comma, come per il passato, l’acquirente di una unità immobiliare è tenuto solidalmente con il venditore per il pagamento delle spese relative all’anno in corso ed a quello precedente la vendita; quindi il venditore risponde, per lo stesso motivo, oltre che delle spese dell’anno in corso all’atto della vendita, anche di quelle relative all’anno precedente.
Tuttavia, mentre con la precedente formulazione della norma, dall’atto della cessazione dell’anno in corso il venditore non aveva più alcuna responsabilità nel pagamento delle spese, ora lo stesso articolo, all’ultimo comma, prevede espressamente che anche il venditore continui a rispondere in solido con l’acquirente nel pagamento delle spese sino a quando non sia stato trasmessa all’amministratore la copia autentica dell’atto di cessione della proprietà.
Quindi se la copia di tale atto non è stata trasmessa dall’acquirente o da Lei stesso, la sua responsabilità nel pagamento continuerà. Si raccomanda quindi di farsi rilasciare sempre dal notaio una copia dell’atto e di farla avere comunque all’amministratore, al fine di bloccare il protrarsi della corresponsabilità.

Le mail ti raggiungono ovunque con BlackBerry® for blogagenzie@gmail.com picinali 15 Maggio 2013


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