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Comunicazione dati IVA

Da Pukos
Comunicazione dati IVA

Entro il 28.02.2015 va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati IVA relativa al 2014.

Nella Comunicazione in esame vanno riepilogate le risultanze relative al 2014 delle liquidazioni:

  • periodiche;
  • o annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche);

al fine di determinare l’IVA a debito o a credito.

La Comunicazione dati IVA non ha natura dichiarativa. Infatti, l’obiettivo dell’adempimento è quello di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria.

La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA” bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

 

ATTENZIONE - La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, anziché di “dichiarazione” ha importanti conseguenze anche in termini di:

  • sanzioni irrogabili (alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97 e non quelle per omessa o infedele dichiarazione)
  • e di utilizzo del ravvedimento operoso, strumento, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, non applicabile per violazioni relative alla Comunicazione IVA.

 

Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

 

L’ultima presentazione della Comunicazione dati iva

 

Va detto che tra le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015 vi è l’anticipo dei termini di invio della Dichiarazione IVA annuale al 28 Febbraio di ciascun anno e la contestuale cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA, prevista dall’art. 8 – bis, DPR 322/1998.

 

Le suddette novità diventeranno efficaci dal periodo d’imposta 2015.Le suddette novità diventeranno efficaci dall’anno 2015. Dunque, dal 2016 la dichiarazione IVA da presentare entro il 28 Febbraio e sparisce l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA.

Nel previgente contesto normativo, ancora adottabile comunque per l’ultima presentazione del 2015 (Comunicazione dati IVA 2015 per l’anno 2014), al fine di rispettare l’obbligo di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente entro due mesi dalla fine del periodo d’imposta, per calcolare le risorse che competono all’UE, il contribuente aveva la possibilità:

  • di presentare la Dichiarazione IVA in forma unificata dal 01.05 ed entro il 30.09, con l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il 28.02 del periodo d’imposta successivo a quello cui la comunicazione si riferiva;
  • di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal Modello Unico, dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre del periodo d’imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferiva.

Se:

  • la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata entro il 28.02 si è esentati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA;
  • viceversa, se la dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata dopo il 28.02 si è comunque obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

 

La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 28 Febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta, cui si riferisce, sussiste sia per i contribuenti che presentavano un credito d’imposta (D.L. n. 78/2009), sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (Circolare 25 gennaio 2011, n. 1).

In pratica, la previgente normativa già consente alla gran parte dei contribuenti la facoltà di non presentare la Comunicazione annuale dati IVA, presentando la Dichiarazione annuale in forma autonoma entro il 28.02 così ottenendo anche gli altri vantaggi connessi a tale scelta.

Con il co. 640 e segg. della Legge di Stabilità 2015, quella che fino ad ora è nella generalità dei casi una facoltà, diviene un obbligo, a partire dal periodo d’imposta 2015 (Dichiarazione IVA 2016).

 

Soggetti tenuti alla presentazione

 

Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta:

  • titolari di partita Iva
  • e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale,

anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni.

 

Soggetti esclusi dalla presentazione

Ne sono invece esclusi, ai sensi del co.2 dell’art. 8-bis, del D.Lgs. n. 322/98, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 78/09:

  1. I contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioèi contribuenti che per l’anno solare hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’ 10 del DPR n. 633/72 (l’esonero compete anche ai contribuenti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis, ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72), salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie; l’esonero, infatti, non si applica se il contribuente ha registrato operazioni INTRACOMUNITARIE (art.48 co.2 del DL 331/93);

    i produttori agricoli in regime di esonero, di cui all’art. 34, c. 6 del DPR n. 633/72, sempreché nell’anno d’imposta di riferimento abbiano avuto un volume d’affari inferiore ad €7.000;

    gli esercenti di giochi o intrattenimenti esonerati dagli adempimenti Iva (art.74 co.6 del DPR 6337/2);

    le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda, a condizione che nel 2014 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA (Circ. 26/E/85 e Circ. 72/E/86);

    i soggetti passivi UE che nel 2014, nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;

    i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA relativamente a tutti i proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

    i soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia con le modalità ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72 (non identificati in un altro Stato UE) per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi;

  2. I soggetti di cui all’art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.;
  3. I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  4. Le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d’affari inferiore o uguale ad €25.000;

Questi soggetti:

  • se hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente devono assumere come riferimento il volume d’affari realizzato nel periodo ragguagliato ad anno (M. n.98/00);
  • se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata, ai sensi dell’art.36 del DPR n.633/72, devono far riferimento al volume d’affari complessivo, comprendendovi anche le attività per le quali è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva (C.M. n.113/00). I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello. Per determinare il superamento del limite di € 25.000 (in base al quale sussiste o meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero.
  1. Le persone fisiche che nel 2014 si avvalgono del vecchio regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011) (d. “NUOVI MINIMI”)
  2. I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo del DPR n. 322/98, introdotto dall’art. 10, DL n. 78/09.

Fonte: Agenzia Delle Entrate

 


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