Ai sensi dell’art. 1131, comma 2, c.c., la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino.
Cassazione Civile, Sez. II, 07 Giugno 2011, n. 12310
Teramo, 21 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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