L’art. 1117, 3° comma del codice civile, può essere interpretato nel senso che la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini sulla colonna verticale è limitata fino al punto del loro raccordo con l’innesto nella stessa (nella specie, avente ad oggetto la contestazione della natura condominiale o meno di una braga di raccordo, da cui derivavano perdite d’acqua, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale, secondo cui la proprietà di tale braga doveva imputarsi al condominio, in ragione della funzione prevalente di raccordo svolto dalla stessa, senza la cui presenza il funzionamento della colonna verticale sarebbe venuto meno).
Cassazione Civile, Sez. II, 19 Gennaio 2012, n. 778
Teramo, 26 Gennaio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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