Nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120, comma 2, c.c. il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della “res communis” secondo la sua naturale fruibilità; si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo.
Cassazione Civile, Sez. II, 12 Luglio 2011, n. 15308
Teramo, 29 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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