La responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuto al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63 disp. att. e non già l’art. 1104 cc, atteso che, giusto il disposto di cui all’art. 1139 cc, la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio solamente in mancanza di norme che, come appunto il citato art. 63, specificamente lo regolano (nella specie, relativa all’interpretazione di un preliminare di vendita, la Corte ha ritenuto che la clausola con cui il venditore si impegnava a saldare ogni debito spettante alla parte venditrice riguardasse solo i debiti propri del venditore e non qualsiasi debito a chiunque spettante, essendo l’impegno finalizzato a garantire il compratore nei limiti di cui all’art. 63 disp att. c.c.)
Cassazione Civile, Sez. II, 27 Febbraio 2012, n. 2979
Teramo, 06 Marzo 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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