I condotti fognari sono considerati dalla legge parti comuni dell’edificio e sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con esclusione dei soli raccordi di collegamento e delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta condominiale di scarico, servono i singoli appartamenti di proprietà esclusiva. Pertanto, come nella specie, per la riparazione di un condotto che, partendo dal pavimento del secondo piano dell’edificio attraversa con andamento verticale gli altri due piani, vale la presunzione ex art. 1117, comma terzo, c.c., secondo cui le fognature ed i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, e per la ripartizione delle spese, di conseguenza, opera il regime di cui all’art. 1123 c.c..
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