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Condominio, tutte le novità della Riforma

Da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Condominio, tutte le novità della riforma

Condominio: la riforma è legge. Ieri la Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante ha infatti dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla Riforma del Condominio che riforma gli articoli 1117 ss. del codice civile e 61 ss. delle relative disposizioni di attuazione. La legge dovrà essere ora pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore nei sei mesi successivi.

Sono tantissime le novità contenute nella Riforma del Condominio, molte delle quali riguarderanno da molto vicino la vita quotidiana della maggior parte degli italiani. Proviamo a sintetizzare le principali. Sull’argomento è tra l’altro prevista l’imminente uscita per la casa editrice Maggioli di un primo testo di commento curato dal sottoscritto e dal dott. Giuseppe Bordolli.

Amministratore. L’amministratore, che potrà essere anche una società, dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e sottoporsi a corsi di formazione periodici, oltre a possedere altri requisiti previsti in modo specifico dalla legge di riforma.

Durerà in carico due anni, invece che uno solo, e sarà chiamato a svolgere la propria attività in modo più rigoroso e professionale, attenendosi a tutta una serie di obblighi fissati direttamente dalla legge: attivando uno specifico conto corrente condominiale; sottoscrivendo una specifica polizza assicurativa; esponendo in un luogo accessibile al pubblico una targhetta con i propri dati e recapiti; curando rigorosamente l’anagrafica dei condomini e tutti gli altri registri previsti obbligatoriamente dalla legge; attivando un sito internet condominiale su richiesta dell’assemblea; non potendo più accettare deleghe dai condomini per la partecipazione all’assemblea.

Animali. Il regolamento condominiale non potrà vietare la presenza in condominio di animali di compagnia di proprietà dei condomini.

Assemblea. Quorum più bassi per facilitare il raggiungimento delle decisioni in sede assembleare. Anche la convocazione potrà essere più semplice e veloce, anche ricorrendo alla posta elettronica certificata.

Condomini molesti. Per l’inosservanza del regolamento condominiale potranno essere applicate ai condomini pene pecuniarie più elevate, a partire da 200 euro.

Destinazione d’uso delle parti comuni. Per il cambio della destinazione d’uso, la Riforma del Condominio prevede che saranno sufficienti dei quorum più bassi di quelli attuali, consentendo quindi con più facilità all’assemblea di deliberare in materia.

Morosità condominiale. L’amministratore potrà procedere al recupero giudiziale delle somme non versate senza dover attendere il via libera dell’assemblea. Inoltre chi acquista un immobile in condominio sarà solidalmente responsabile con il venditore per tutti gli oneri non versati (e non soltanto per quelli relativi all’anno in corso e a quello precedente, come previsto fino a oggi).

Il venditore, a sua volta, ove non comunichi all’amministratore l’avvenuto passaggio di proprietà, sarà solidalmente responsabile con l’acquirente per il pagamento degli oneri condominiali successivi al rogito. Inoltre, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore potrà sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, anche ove ciò non sia previsto espressamente nel regolamento condominiale (come invece era previsto fino a oggi).

Rendiconto condominiale. Il rendiconto condominiale assomiglierà molto di più al bilancio di una società. Sarà più trasparente e dovrà essere redatto secondo criteri di competenza.

Riscaldamento e impianti comuni. Si prevede espressamente la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come ad esempio l’impianto di riscaldamento o quello di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

Tabelle millesimali. Le tabelle millesimali potranno essere modificate anche a maggioranza e non più soltanto all’unanimità.


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