Condono edilizio: quando un’opera si può considerare completata funzionalmente?

Creato il 18 settembre 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

La sanatoria di opere realizzate abusivamente, mediante l’istituto del condono edilizio, deve soggiacere alle regole previste dalle norme di riferimento, quali: l’epoca di realizzazione, tipologia di abuso, consistenza volumetrica, eventuale presenza di vincoli urbanistici,  completamento funzionale delle opere, etc.

Notevole interesse ha suscitato la nozione di completamento funzionale delle opere oggetto di sanatoria poiché, da essa, deriva l’ammissibilità o meno al condono edilizio delle opere medesime.

Nella giurisprudenza di un caso specifico, il Tribunale Amministrativo ha sostanzialmente ritenuto che il locale posto a pian terreno non potesse essere condonato in quanto non completato funzionalmente alla data stabilita per la sanabilità ed a quella del diniego.

La parte appellante ha ritenuto invece che vi sarebbero i presupposti di cui all’articolo 31, della legge 47 del 1985, perché le strutture fondamentali erano state realizzate, residuando soltanto la realizzazione di finiture, come indicato anche dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 17 maggio 1995, n. 2241.

Osserva inoltre che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale sarebbe erronea anche nella parte in cui ritiene che la nozione di completamento sia diversa a seconda del fatto che l’abuso riguardi un manufatto con destinazione residenziale o meno.

Infatti, il completamento funzionale, richiesto dal citato articolo 31, legge 47/1985, dovrebbe intendersi non come quello che comporta la definitiva idoneità dell’immobile all’uso preordinato, ma come la realizzazione di interventi preordinati al mutamento di destinazione.

Pertanto, poiché alla data prevista dalla legge 47 del 1985 erano già state realizzate le opere di tamponamento del loggiato, quest’ultimo non era già più idoneo alla sua destinazione originaria, ma ad uso diverso.

In sostanza, l’articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone che, “Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in relazione alla nozione di completamento funzionale, ha chiarito che – per il condono dell’abusivo mutamento della destinazione d’uso di un immobile – è sufficiente che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, legge 28 febbraio 1985 n. 47, lo stesso sia stato “completato funzionalmente“, vale a dire che l’immobile deve essere comunque già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito (Consiglio di Stato, Sezione V, 9 maggio 2011, n. 2750).

Per “completamento funzionale”, deve intendersi la realizzazione delle principali opere necessarie per attuare il mutamento di destinazione, sicché non è sufficiente che siano state realizzate opere incompatibili con la precedente destinazione, ma è altresì necessario che siano state poste in essere opere atte a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito (Consiglio di Stato, Sezione V, 18 dicembre 2002, n. 7021).


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