Condono per le ruberie dei politici.

Creato il 20 novembre 2013 da Marco Oriolesi @Ideea5Stelle
Approvato il condono per i politici che hanno "sperperato" denaro pubblico provocando un danno erariale. Soldi spesi, non di rado, in consulenze, finanziamenti ed appalti assegnati ad amici, colleghi di partito e parenti.
Dovranno restituire allo Stato solo il 25% di quanto stabilito dalla Corte dei Conti con condanna di primo grado.
Ogni tanto leggiamo di qualche politico condannato a ridare soldi allo Stato; nessuno ci dice che, tra condoni e sanatorie, la giustizia per politici e burocrati funziona in maniera diversa. Ecco quindi l'ennesimo complesso stratagemma legislativo ed un bel condono "ad hoc" riservato a politici ed amministratori pubblici che poverini non possono proprio restituire le somme rubat… ehm, volevo dire, "spese in maniera illegittima".
Veniamo ai fatti, assolutamente ignorati da tutti i principali mezzi di informazione.

Franco Fiorito

Nel 2005 il Governo Berlusconi con la legge n.266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria) prevedeva all’art. 1, commi da 231 a 233, la possibilità di chiudere in appello il processo dinanzi alla Corte dei Conti pagando una percentuale compresa tra il 10 ed il 30% (rispetto alla condanna di primo grado). Ciò valeva solo per i fatti commessi fino al 2006.
Il Governo Letta giorno 31 Agosto 2013 (ma fanno sempre in Agosto le leggi più popolari???) emanava il decreto legge n. 102. I condannati al pagamento di un danno erariale, possono cavarsela in appello versando il 25% della somma stabilita dalla sentenza di primo grado. L’istanza doveva essere proposta non oltre il 15 ottobre 2013. Di fatto si tratta di un altro bel colpo di spugna per il periodo dal 2006 all'Agosto 2013.
Non contenti di ciò, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del decreto, sono state apportate alcune interessanti modifiche:
   - prorogato il termine per presentare richiesta al 4 Novembre (qualcuno non aveva fatto in tempo?) e possibilità di modificare le richieste già presentate.
   - Se al momento di presentare la richiesta si è già provveduto a fare il versamento, basta pagare solo il 20% (del resto uno sconticino non si nega a nessuno).
Nella relazione di accompagnamento a queste misure è sempre scritto che sono "di natura eccezionale e volta a far cassa", ma allora ci si torna a domandare:
  • Perché le chiamano eccezionali se tanto le ripetono ogni volta?
  • Perché quando si deve fare cassa si adottano sempre due soluzioni:
    • si fanno sconti a ricchi, politici e disonesti (condoni, sanatorie, scarsa lotta all'elusione ed ai paradisi fiscali, scudo per i capitali all'estero…);
    • si aumentano le tasse per il ceto medio ed i poveri cittadini.
  • Come si pensa di risolvere il problema dell'eccessivo carico di lavoro cui la giustizia è sottoposta, se ogni volta si incentivano le persone disoneste a presentare ricorso, a cercare sempre di posticipare e tirare ogni giudizio per le lunghe, ad opporsi alla giustizia sempre e comunque (anche quando si ha torto marcio), in attesa che arrivi l'immancabile indulto, amnistia, sanatoria o condono?
Chiudiamo con un appello ai nostri rappresentanti ai giornali ed alle televisioni.
Visto che il termine per pagare le somme condonate era il 15 Novembre 2013 è possibile sapere quanto si è incassato, quindi quanto è stato il danno alle casse statali, e sopratutto i nomi di coloro (nostri dipendenti) che hanno aderito al condono e se la sono cavata pagando solo il 20-25% del dovuto?
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Riferimenti normativi:
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006). (GU n.302 del 29-12-2005 – Suppl. Ordinario n. 211 ). Entrata in vigore della legge: 1-1-2006
Art. 1

...
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilita’ dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102
"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita’ immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche’ di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (GU n. 204 del 31-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 66  – entrato in vigore il 31-8-2013).
Comprensivo delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013 (pubblicata in G.U. 29 ottobre 2013 n. 254, S.O. n. 73).
Art. 14
(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita' amministrativo-contabile)
     1. In considerazione della particolare opportunita’ di addivenire in tempi rapidi all’effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonche’ a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.
     2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l’udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non puo’ essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d’appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.
      2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita’ amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell’avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d’appello, in caso di
accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
      2-ter. Le parti che abbiano gia’ presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformita’ alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano gia’ trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d’appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

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