L’aspetto legale della conservazione privata delle cellule staminali cordonali è spesso una delle principali preoccupazioni per le famiglie che devono scegliere tra donazione cordone ombelicale o conservazione privata. I dubbi e le preoccupazioni più frequenti riguardano la possibilità di rientro del campione in Italia, nel caso in cui si abbia bisogno in futuro delle staminali conservate presso la biobanca estera. Tali preoccupazioni sono a volte purtroppo generate anche da alcune strutture pubbliche che forniscono informazioni non sempre corrette sull’argomento, instillando dubbi circa la possibilità di fare rientrare in Italia un campione conservato all’estero privatamente. È invece importante sapere che questi dubbi sono privi di fondamento e che la legge in materia parla sufficientemente chiaro. Ecco quindi i principali riferimenti di legge.
A cura di: Ufficio Stampa Sorgente
Precise disposizioni di legge1 regolano il prelievo di sangue del cordone ombelicale, la conservazione delle cellule staminali e la circolazione dei campioni nel territorio dell’Unione Europea. Queste leggi stabiliscono che ad effettuare il prelievo debba essere personali qualificato nel rispetto di una procedura idonea. La legge stabilisce inoltre che l’istituto che si occupa di conservare le cellule staminali deve essere una struttura accreditata dalle autorità competenti, che verificano il rispetto delle norme in materia.
Già a questo punto appare evidente che difficilmente si potrebbe giustificare il divieto di reintrodurre in Italia un campione esportato a seguito di esplicita autorizzazione della Regione, con il tramite delle Direzioni Sanitarie e per di più per il quale nella maggior parte dei casi si richiede il pagamento di una tariffa.
A confermare che non vi è motivo di dubitare della possibilità di reintrodurre il campione di sangue cordonale in Italia è intervenuto anche l’Istituto Superiore di Sanità, attraverso il Centro Nazionale Trapianti. A seguito di una richiesta dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato il CNT ha infatti risposto che non è possibile escludere la possibilità di utilizzare presso un Centro Trapianto i campioni conservati presso strutture estere, purché queste ultime, naturalmente, soddisfino i requisiti di legge.
Chi sostiene che le strutture pubbliche italiane potrebbero non fidarsi delle banche private estere (autorizzate e accreditate presso uno Stato membro dell’Unione Europea) sta in effetti mettendo in discussione uno dei principi cardine su cui si basa il mercato europeo: il reciproco riconoscimento da parte degli Stati UE delle rispettive autorizzazioni internazionali.
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Note
1 Direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE
2 Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (“d.lgs. 191/2007”) e dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 in attuazione delle direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE.
A cura di: Ufficio Stampa Sorgente