Con tre sentenze della Quarta Sezione, il Consiglio di Stato in data 29 febbraio 2016 ha affermato che l’indennità di accompagnamento non può essere considerata reddito ai fini del calcolo ISEE. In particolare, i Magistrati del Consiglio di Stato hanno sostenuto che l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie non servono a remunerare alcunché, né tanto meno all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Essa non determina, infatti, una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.
Consiglio di Stato Sentenza N. 00838 del 2016
Consiglio di Stato Sentenza N. N. 00841 del 2016
Consiglio di Stato Sentenza N. N. 00842 del 2016
Teramo, 01 Marzo 2016 Avv. Annamaria Tanzi
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