Con sentenza del 4 aprile 2011 n. 2100, la VI Sezione del Consiglio di Stato afferma che, ai fini della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici risulta condizione preclusiva l’aver commesso anche solo una violazione; non è conseguentemente necessario, per l’effetto preclusivo, che vengano accertate una pluralità di violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
La “definitività” dell’accertamento dell’inosservanza degli obblighi di contribuzione assume rilievo nei soli casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta controversia su addebiti ascritti all’imprenditore e si renda, quindi, necessario attendere l’esito della contenzioso instaurato.
La violazione contributiva risulta “grave” quando supera i limiti di tolleranza stabiliti dall’art. 8, co.3 del DM 24/10/2007.
Il requisito di correttezza contributiva va posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva.
Consiglio di Stato, Sez VI, n. 2100 del 04-04-2011
Teramo, 11 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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