Consumatori: le Poste rispondo per i pacchi smarriti, anche se la spedizione è effettuata per via ordinaria e non raccomandata

Creato il 12 aprile 2012 da Apietrarota

Le Poste rispondono per  i pacchi smarriti, anche se la spedizione è effettuata per via ordinaria e non raccomandata. È irrilevante che il pacco contenesse merce deperibile il cui valore può essere provato grazie alle testimonianze

 

Rivoluzionaria sentenza di un Giudice di Pace che vale la pena segnalare. Così Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", commenta una decisione che riguarda il rapporto tra mittente e Poste Italiane che pone un decisivo accento sulle garanzie per l'utente.

Secondo la sentenza 209/11, emessa dal giudice di pace di Maida in provincia di Catanzaro, infatti, le Poste Italiane devono risarcire l'utente per lo smarrimento di un pacco, anche se la spedizione è avvenuta in via ordinaria e non tramite raccomandata.

Il giudice onorario, nel caso di specie ha accordato un risarcimento di mille euro all'utente del servizio postale che aveva spedito della frutta all'interno di due diversi plichi, oltre al pagamento delle spese di lite.Il valore della merce, in particolare, è stato provato a seguito della testimonianza di due persone.

Secondo il giudice di merito, infatti, lo spedizioniere, nel caso in questione Poste Italiane non può esimersi dalle responsabilità derivanti dal contratto di trasporto, poiché il vettore è responsabile secondo l'articolo 1693 del codice civile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto se non prova che tale evento sia dipeso da un caso fortuito.

Peraltro, le Poste non hanno provato in alcun modo alcuna giustificazione del disservizio costituito dallo smarrimento dei plichi. Peraltro, a nulla è valsa l'eccezione secondo cui il rimborso non sarebbe dovuto nell'ipotesi di mera spedizione ordinaria né la circostanza che i prodotti spediti fossero di natura deperibile, mentre è stato ritenuto irrilevante ai fini del giudizio il riferimento alla carta di qualità del servizio postale.

Lecce, 12 aprile 2012     

 

Giovanni D'AGATA




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