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Conto Termico, troppo severi i limiti di trasmittanza per i serramenti

Creato il 28 gennaio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Conto Termico, troppo severi i limiti di trasmittanza per i serramenti

I limiti di trasmittanza imposti dal Conto Termico per le chiusure trasparenti (per esempio, zona climatica E 1,50 W/mqK – zona climatica F 1.33 W/mqK) sono eccessivamente ed ingiustificatamente severi.

A dirlo è l’Uncsaal, che ha elaborato un documento di sintesi con le proprie proposte per la redazione delle regole applicative e per le quali il GSE ha manifestato l’interesse ad acquisire suggerimenti e osservazioni tecniche utili ai fini della predisposizione dei contenuti delle regole stesse (leggi anche Conto Termico, aperti fino al 31 gennaio i suggerimenti al GSE).

Il pericolo paventato dall’Uncsaal, l’associazione di Confidustria che rappresenta la filiera industriale italiana dell’involucro edilizio (serramenti metallici e facciate continue), è che il Conto Termico “incentivi utili per l’efficienza energetica vadano a premiare filiere industriali di altri Paesi”.

Le proposte per le regole applicative del Conto Termico
I suggerimenti avanzati dagli esperti dell’Uncsaal per l’elaborazione delle regole applicative del Conto Termico, previste dall’art. 8 del decreto 28 dicembre 2012, sono articolate in sei punti (leggi anche 7 cose da sapere sul Conto Termico).

1. A differenza delle caldaie o dei pannelli solari, nel Conto Termico la sostituzione dei serramenti e l’installazione dei sistemi schermanti non rientrano tra gli interventi agevolabili anche dai privati, condomini e titolari di reddito d’impresa e agrario (articolo 3, comma 1, punto b). Per cui tali interventi sono agevolabili solo dalle pubbliche amministrazioni.

2. I limiti di trasmittanza imposti per le chiusure trasparenti (per esempio: zona climatica E 1,50 W/mqK – zona climatica F 1.33 W/mqK) sono eccessivamente ed ingiustificatamente severi. Bisogna tenere presente che i limiti di trasmittanza ad oggi già previsti per le detrazioni fiscali del 55% sono già sufficientemente severi.

Un ulteriore abbassamento dei limiti comporta unicamente aggravio dei costi per la pubblica amministrazione senza un reale beneficio tangibile in termini di risparmio energetico complessivo dell’edificio.

3. L’imposizione della condizione che la sostituzione dei serramenti sia congiunta all’installazione delle valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione, se l’edificio non ne è già dotato. Su questo fronte UncsaaL aveva già formulato considerazioni tecniche sull’inopportunità quando era stata introdotta questa condizione anche per le detrazioni fiscali del 55%

4. L’imposizione di un limite di costo massimo ammissibile dell’intervento di sostituzione delle chiusure trasparenti (350 Euro/mq per le zone climatiche A, B e C, 450 Euro/mq per le zone climatiche D, E e F) e di installazione dei sistemi di schermatura e/o ombreggiamento (150 Euro/mq).

5. Il basso valore massimo dell’incentivo per la sostituzione delle chiusure trasparenti (45.000 euro per le zone climatiche A, B e C – 60.000 euro per le zone climatiche D, E e F) e per l’installazione dei sistemi di schermatura e/o ombreggiamento (20.000 euro).

6. L’obbligo di corredare, per edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 KW, la richiesta di incentivo con diagnosi energetica precedente l’intervento e da Attestato di Certificazione Energetica successivo. Questo aspetto rappresenta un aggravio di costi per le pubbliche amministrazioni (leggi anche Conto Energia Termico, incentivi solo con la certificazione energetica).


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