In tema di contratti bancari, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 4 legge n. 154/92 e 118 D.Lg. n. 385/93, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il cliente, l’obbligo di comunicazione al cliente medesimo sussiste per la banca solamente se ed in quanto essa abbia esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente, ed in senso sfavorevole alla controparte, talune condizioni del contratto medesimo. Tale obbligo non sussiste allorchè si tratti di variazione determinata da fattori (ad esempio, come nella specie, relativo all’ammortamento semestrale del rateo di mutuo in correlazione con la variazione dell’ECU rispetto alla lira) di carattere oggettivo e natura aleatoria, già previsti nel contratto. In tal caso, infatti, non si tratta di modifica unilaterale del contratto, e, comunque, di essa il cliente risulta essersi, in ogni caso, già preventivamente assunto il relativo rischio.
Cassazione Civile, Sez. III, 29 Maggio 2012, n. 8548
Teramo, 05 Giugno 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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