Dopo aver spiegato il funzionamento della richiesta di mutuo e di prestito e dopo aver elencato i documenti necessari per presentarle, è arrivato il momento di soffermarci sui contratti di credito al consumo. Il cliente che richiede un prestito deve conoscere obblighi e diritti che lo impegnano, per evitare sorprese, soprattutto in un periodo di crisi economica e di difficoltà finanziaria delle famiglie.
Il contratto vincola la persona che richiede il finanziamento e l’istituto di credito che lo concede, specificando tutte le condizioni necessarie. Si tratta di informazioni fondamentali che le banche e le finanziarie devono indicare in modo chiaro al cliente: tassi di interesse e relativo periodo di validità, costi dei servizi offerti, eventuali spese accessorie, norme relative a ritardi nei pagamenti, al recesso e all’estinzione del prestito.
Il contratto di credito al consumo deve essere in forma scritta e redatto in due copie (una per la banca e una per il cliente), tre nel caso di un prestito finalizzato – in questo caso la terza copia è per il venditore.
Vediamo nel dettaglio le informazioni che deve contenere:
- nome dell’istituto di credito
- nome del beneficiario (con l’indicazione del documento d’identità e del codice fiscale)
- importo e modalità del finanziamento
- numero delle rate, importo unitario e relative scadenze
- Tan e Taeg (comprese le eventuali condizioni a cui i tassi possono variare)
- importo degli oneri esclusi dal Taeg
- eventuale maggiorazione delle spese in caso di ritardo nel pagamento delle rate
- eventuali garanzie e coperture assicurative richieste (se non sono comprese nel calcolo del Taeg)
- modalità di recesso.
Se il prestito è finalizzato, cioè legato all’acquisto di un bene, il contratto deve contenere anche le informazioni relative al prodotto (o al servizio) acquistato, il prezzo di acquisto in contanti e quello indicato nel contratto di finanziamento, l’eventuale acconto e le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà.
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