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Contributo di costruzione, stop definitivo ad aggiornamenti e conguagli

Creato il 03 giugno 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Contributo di costruzione

Si consolidano ulteriormente importanti indirizzi giurisprudenziali in materia di oneri urbanistici: sono infatti due recenti sentenze emesse dal Consiglio di Stato a dichiarare l’illegittimità di fatto degli aggiornamenti “in aumento” relativi al contributo di costruzione. Quest’ultimo deve essere calcolato mediante le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo e quindi nessun conguaglio in direzione contraria a questo orientamento è ammissibile.

Le sentenze che contribuiscono a perpetuare e rafforzare tale indirizzo sono state emesse dalla Sezione V del Supremo tribunale amministrativo (Consiglio di Stato, sentenze 1211/2015 e 1504/2015).

Viene pertanto confermato l’orientamento che ha ritenuto costantemente illegittimi i provvedimenti mediante i quali i Comuni intimano a titolari di permessi di costruire il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già versate in occasione del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, motivando la richiesta con riferimento al fatto che si trattasse di somme dovute a causa di un “aggiornamento del contributo di costruzione”, rideterminato con atti deliberativi assunti dopo il rilascio del titolo abilitativo.

Leggi anche l’articolo Contributo di costruzione e prescrizione del diritto di riscossione.

La determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione si configura infatti alla stregua di un mero accertamento dell’obbligazione contributiva, effettuato dalla Pubblica Amministrazione in base a rigidi parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti. Pertanto, la richiesta degli importi costituisce una manifestazione definitiva che, dopo l’adempimento del privato che estingue l’obbligazione, esclude in maniera perentoria il diritto al conguaglio del Comune (tranne che nel caso di errori macroscopici riconoscibili dal privato).

L’amministrazione è tenuta a provvedere alla liquidazione delle somme dovute a titolo di contributo facendo esclusivo riferimento ai parametri normativi prefissati dalle norme di legge e regolamentari, dovendosi rispettare l’articolo 23 della Costituzione in base al quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

Insomma, ciò che traspare da questo orientamento giurisprudenziale (ormai scolpito nella roccia) è che nessun aumento o aggiornamento è possibile per ciò che riguarda il contributo di costruzione.

Ma cosa è cambiato in materia di contributo di costruzione con l’avvento dello Sblocca Italia pochi mesi fa? Per comprenderlo leggi il nostro articolo di approfondimento intitolato Sblocca Italia: ecco la tabella con le novità per l’edilizia in vigore.

Va ricordato in appendice che il contributo di costruzione non è dovuto soltanto per le nuove costruzioni, ma anche qualora si effettuino lavori di ristrutturazione (anche quando la stessa non riguardi l’intero edificio ma solo una sua porzione): per rientrare in questa fattispecie è sufficiente un mutamento della realtà strutturale e della fruibilità urbanistico. L’obbligo di versamento del contributo non scatta invece  quando l’edificio, pur andando incontro ad una modifica della sagoma e dei prospetti preesistenti, abbia conservato la medesima volumetria e destinazione.

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