Controlli sulle mail e sui telefoni aziendali dei lavoratori. Camusso attacca, il Ministero: “E’ tutto regolare”

Creato il 18 giugno 2015 da Stivalepensante @StivalePensante

La norma sui controlli a distanza contenuto nel decreto attuativo del Jobs act non “liberalizza” i controlli sui lavoratori ed è in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy. E’ quanto sottolinea il ministero del Lavoro in una nota in cui precisa che la norma “si limita a fare chiarezza circa il concetto di ‘strumenti di controllo a distanza’ ed i limiti di utilizzabilita’ dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull’utilizzo della posta elettronica e di internet”.

(giornalettismo.com)

Camusso, controllo è spionaggio, “grande fratello”. ”E’ uno spionaggio nei confronti dei lavoratori, è difficile non definirlo ‘grande fratello’”. Così il segretario della Cgil, Susanna Camusso, commenta l’introduzione dei controlli a distanza in un decreto attuativo del Jobs Act. “Non ce l’aspettavamo, mi sembra evidente che per tante ragioni ci sia un abuso rispetto alle norme di diritto che esistono sulla privacy delle persone”, ha aggiunto Camusso. La Cgil “interverrà prima di tutto guardando all’iter parlamentare nelle commissioni”, poi alle Autorità e valuterà eventualmente se pensare a ricorsi giudiziari, ha continuato. ”Siamo di fronte a una idea sconvolgente della vita delle persone – ha aggiunto Camusso a margine di un convegno sulla pubblica amministrazione – il lavoro è sempre di più una merce giocata al ribasso. E’ l’ennesima conferma di un disinvestimento sul lavoro. E’ la conferma che tutte le affermazioni di lotta alla precarietà sono negate dalle modalità concrete con cui si impedisce ai lavoratori di essere persone libere”.

Il parere del Ministero sui controlli ai lavoratori. “La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni – spiega il ministero – adegua la normativa contenuta nell’art.4 dello Statuto dei lavoratori, risalente al 1970, alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute”. “Come già la norma originaria dello Statuto – prosegue la nota – anche questa nuova disposizione prevede che gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; ed esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero.

La modifica all’articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere considerati ‘strumenti di controllo a distanza’ gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore ‘per rendere la prestazione lavorativa’ (una volta si sarebbero chiamati gli ‘attrezzi di lavoro’), come pc, tablet e cellulari. In tal modo, viene fugato ogni dubbio – per quanto teorico – circa la necessità del previo accordo sindacale anche per la consegna di tali strumenti. L’espressione ‘per rendere la prestazione lavorativa’ comporta che l’accordo o l’autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che ‘serve’ al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l’aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall’ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che ‘serve’ al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste ‘modifiche’ possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: la ricorrenza di particolari esigenze, l’accordo sindacale o l’autorizzazione”.

“Perciò, è bene ribadirlo – conclude il ministero – non si autorizza nessun controllo a distanza; piuttosto, si chiariscono solo le modalitù per l’utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti. Il nuovo articolo 4, peraltro, rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato la posizione del lavoratore, imponendo che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l’esistenza e le modalità d’uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con l’accordo sindacale o l’autorizzazione della DTL o del Ministero); e, per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell’esistenza e delle modalità d’uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari”. (AGI)


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