LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB - N. 7: CONTROLLO DELLE E-MAIL DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono
Controllo delle e-mail da parte del datore di lavoro? La Cassazione dice sì, se è a scopo difensivo.
E’ principio sancito anche a livello costituzionale che la segretezza della corrispondenza sia tutelata.
E infatti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stabilisce, al comma 1 dell’art. 21 (Libertà di espressione), che ogni persona ha (…) libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera.
E l’art 15 della Costituzione italiana ha introdotto la nozione di libertà e segretezza della corrispondenza per la prima volta nello Stato italiano, superando così la visione dello Statuto Albertino che la escludeva.
La Costituzione del 1948 supera inoltre la “vecchia” visione di corrispondenza, allargandola a ogni mezzo di comunicazione. L’art. 15 Cost. contiene un principio supremo e recita:
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.
Sulla scorta di tali principi si è più volte si è ribadito che il controllo a distanza del lavoratore, della posta elettronica (email aziendale) e degli accessi Internet (navigazione Web), non è consentito in base al Codice della Privacy e all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Accade a volte però che in seno al rapporto di lavoro emergano fatti «tali da raccomandare l’avvio di una indagine retrospettiva». In tali casi il datore di lavoro è autorizzato a verificare la corretta esecuzione della prestazione anche accedendo alle email inviate e ricevute dal dipendente.
Ma c’è di più: se la corrispondenza telematica conferma i sospetti del datore di lavoro, questa costituisce una giusta causa di licenziamento.
La precisazione è frutto dell’ultima sentenza sul tema della Corte di cassazione, la n. 2722/2012 intervenuta sul caso di un funzionario di banca che ha divulgato informazioni aziendali riservate attraverso la posta elettronica e – scoperto dal datore di lavoro – è stato licenziato per giusta causa.
La “giusta causa” per il licenziamento si era configurata anche a fronte del vantaggio personale che il dipendente aveva tratto diffondendo le notizie riservate riguardo alcune operazioni finanziarie e violando l’obbligo di segretezza e correttezza (articolo 2104 del codice civile), nonché il regolamento interno e il codice deontologico.
Un comportamento ritenuto «particolarmente lesivo dell’elemento fiduciario».
La Cassazione ha ritenuto che non era possibile attribuire al datore di lavoro la violazione delle garanzie ai dipendenti imposte dello Statuto dei lavoratori né quelle costituzionali, perché in questo caso l’attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali utilizzate dal lavoratore «prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione», ma era «diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati)» e «destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell’istituto presso terzi».
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