Il comportamento di “non contestazione” tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea. Ne consegue che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d’ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall’ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, 27.12.2010, n. 26146
Teramo, 17 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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