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Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della Legge 248/2005 modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012.

Da Rebecca63

Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della Legge 248/2005 modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012.Il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha novellato il citato art. 10 comma 6 del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni in Legge n.248/2005, stabilendo che, nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’Inps è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di cassazione.

La norma, pertanto, consente la rappresentanza e difesa dell’Istituto da parte dei funzionari amministrativi, sempre in materia di invalidita’ civile, anche nel processo di secondo grado che si svolge davanti alle Corti di Appello.

Considerato il complesso quadro normativo che si è venuto a determinare a seguito della disposizione che esclude l’impiego dei funzionari amministrativi solo per il giudizio di cassazione, l’INPS fornisce alle sedi indicazioni univoche sull’utilizzo di tali risorse nei giudizi di secondo grado, come consentito dalle recenti modifiche legislative.

Affinché le strutture interessate possano predisporre tutte le necessarie attività propedeutiche, le disposizioni organizzative di seguito descritte saranno operative dal 1° ottobre 2012.

Ciò premesso, in considerazione della necessità di garantire una difesa efficace delle ragioni dell’Istituto, adeguata alla complessità degli atti da svolgere e delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare, l’INPS dispone che i giudizi di appello in materia di invalidità civile saranno trattati come segue:

  • contenzioso passivo: l’Istituto potrà essere rappresentato e difeso dai Funzionari Inv.Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello;
  • contenzioso attivo: la rappresentanza e difesa dell’Istituto dovrà essere garantita unicamente dai professionisti legali dell’Avvocatura distrettuale.

Circolare numero 103 del 30-07-2012

Teramo, 03 Agosto 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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