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Conversione Decreto del Fare: emendamenti e novità su Edilizia, Ambiente e Appalti

Creato il 22 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Conversione Decreto del Fare: emendamenti e novità su Edilizia, Ambiente e Appalti

Entra nelle battute finali il lungo iter di conversione in legge del Decreto del Fare con la discussione alla Camera del testo definitivo che propone diverse e significative novità rispetto alla versione licenziata dal Governo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale come decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013.

Sono decine gli emendamenti che dovranno passare al vaglio dell’Aula (scarica il testo integrale con tutti gli emendamenti al Decreto del Fare)

Tra le novità più significative per i professionisti tecnici salta all’occhio la proroga di un anno all’obbligo di stipula dell’assicurazione professionale, prevista dalla riforma delle professioni. Dopo un “tira e molla” estenuante, l’emendamento che inseriva nel Decreto del Fare lo slittamento al 15 agosto 2014 non è stato inserito tra quelli ammessi alla discussione.

Insomma, a meno che la proroga non venga inserita nel primo provvedimento utile extra Decreto del Fare prima del 15 agosto, tutti i professionisti tecnici iscritti a un albo saranno tenuti ad avere una assicurazione RC professionale, i cui estremi andranno presentati al cliente all’atto del conferimento dell’incarico (leggi Assicurazione Professionale, salta all’ultimo la proroga al 2014).

Altro capitolo importante sono le Terre e Rocce da Scavo: “Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, …., si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”.

I piccoli cantieri che gestiscono terre e rocce da scavo in piccole quantità, sotto i 6.000 metri cubi, non saranno tenuti quindi a seguire le indicazioni del d.m. 161/2012 ma potranno continuare a seguire le indicazioni contenute all’articolo 184-bis del Codice dell’Ambiente, opportunamente modificato e semplificato. Sarà possibile, ad esempio, mutare la destinazione di riutilizzo del materiale di scavo o prorogare i tempi della procedura oltre l’anno finora previsto (leggi anche Terre e Rocce da Scavo, se arrivano da AIA o VIA sono sottoprodotti).

Altre novità arrivano anche dal fronte DURC. Il Decreto del Fare stabilisce che se mancano i requisiti per il rilascio del DURC, è responsabilità dell’ente competente informare l’interessato (attraverso posta certificata) del motivo dell’irregolarità, analizzandolo ed esponendolo in modo preciso e chiaro, prima di annullare il documento già rilasciato.

In relazione alla durata, il DURC avrà una validità di 120 giorni anziché gli attuali 90, ma salta l’allungamento della vita del documento a 6 mesi (180 giorni) come precedentemente previsto nel Decreto del Fare. L’allungamento vale anche per i lavori privati.

E ancora: il DURC potrà essere utilizzato anche per partecipare alle gare di servizi, lavori e forniture pubbliche diversi da quelli per i quali era stato rilasciato in origine.

Solo opzionale, infine, l’anticipazione al 10% sul pagamento degli appalti pubblici


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