La figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell’opera si configura senza dubbio alcuno come una delle figure più dibattute dell’intero scenario dei cantieri temporanei o mobili. Istituito per effetto del recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro il ruolo di CSE è stato interpretato, nel corso degli anni, in maniera molto controversa, trasformandosi progressivamente nella figura del “supergarante” di tutte le norme poste a tutela fisica dei lavoratori.
La maggior parte della giurisprudenza dei primi anni 2000 hanno infatti posizionato in tale figura il dovere permanente di vigilare, in maniera quasi ossessiva, su qualsiasi attività del processo produttivo di cantiere, oltrepassando di gran lunga quel debito di sicurezza che invece era sempre stato rintracciato in capo al datore di lavoro.
Questo orientamento degli organi di vigilanza e dei tribunali è entrato in contrasto palese con le caratteristiche richieste al ruolo di coordinatore: ovverosia un tecnico professionista in grado di progettare e “manutenere” la sicurezza in cantiere ma, per questo motivo, libero di esercitare la propria professione anche presso più unità produttive con l’evidente impossibilità di essere costantemente presente in ogni cantiere.
Nel corso degli ultimi anni, anche in virtù delle modifiche apportate Testo Unico sulla Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro ed il conseguente “spostamento” del baricentro della sicurezza, il ruolo del coordinatore (CSE) è stato rivalutato, riconducendolo allo status giuridico effettivamente delineato dal legislatore europeo.
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Recenti sentenze della sezione penale di Cassazione (anche a seguito della nuova struttura fornita dal d.lgs. n. 81/2008) sono intervenute proprio sull’argomento con un evidente cambio di rotta e precisando che la funzione di vigilanza del coordinatore deve essere considerata “alta” e non può essere in alcun modo confusa con quella c.d. “operativa”.
Probabilmente in quest’ottica, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emesso il mese scorso la circolare n. 626 del 10 novembre 2015, cercando di realizzare un documento “di sintesi” relativo ai principali doveri del coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione. Il documento definisce la nuova Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: l’approvazione è giunta dopo un confronto con numerosi interlocutori esperti della materia (tra cui ASL regionali ed ingegneri esperti in sicurezza di numerosi Ordini territoriali).
La Linea guida mira a delineare le modalità con cui il coordinatore della sicurezza deve svolgere il suo incarico durante la realizzazione dell’opera per garantire una gestione efficiente e sicura del cantiere. Ma non sarebbe stato più interessante rintracciare all’interno della circolare suggerimenti, casistiche e modalità attuative dei doveri sanciti dalla norma? Se lo è chiesto il nostro esperto autore, l’Ing. Danilo G.M. De Filippo, Ispettore Tecnico del Lavoro, coordinatore per la vigilanza presso l’Ispettorato del Lavoro di Siena (e già autore di molteplici volumi per i tipi Maggioli), il quale ha deciso di fornire una disamina dei 13 punti che costituiscono la Linea guida del CNI, delineando un utile memorandum critico sugli adempimenti minimi da eseguire da parte del Coordinatore. È nato così l’e-book targato Ediltecnico ed intitolato Coordinatore per la sicurezza in cantiere – Nuova Linea guida, un agile strumento che analizza in maniera critica la Linea guida del CNI contenuta nella circ. 626 del 10 novembre 2015.
Coordinatore per la sicurezza in cantiere - Nuova linea guida
Danilo G.M. De Filippo , 2015, Maggioli Editore
La figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell’opera è certamente una delle figure più dibattute dell’intero scenario dei cantieri temporanei o mobili.
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