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Corruzione!

Da Aquilanonvedente

CODICE PENALE

Art. 322.

Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. (1).

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (2).

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

Le pene (femminile plurale) di cui ai commi precedenti sono aumentate del doppio rispetto alla metà del giorno prima che il fatto sia accaduto (se non festivo, altrimenti vale il primo giorno feriale seguente a quello successivo al precedente), se la cosiddetta “altra utilità” di cui al comma 1 consiste in promesse più o meno velate di concupiscenze aventi chiari e indiscutibili caratteristiche lussuriose (3).

(1) Il comma che recitava: “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.” è stato così modificato dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2) Il comma che recitava: “La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318.” è stato così modificato dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(3) Comma aggiunto da AquilaNonVedente

sguardo

Ieri mi hanno offerto due euro per scrivere un post su Matteo Renzi!

… e non aggiungo altro!

(P.S.: non mi viene. Al massimo mi esce un post-it!)



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