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Corte Costituzionale: illegittima la regolamentazione statale della durata e dei requisiti dei tirocini formativi

Da Rebecca63

corte-costituzionale-002La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 287 del 19 dicembre 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 2011, per violazione dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione “poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni“. In sostanza, la regolamentazione, con legge dello Stato, della durata e dei requisiti che devono possedere i soggetti che promuovono tirocini formativi è illegittima in quanto viola la competenze delle Regioni. Secondo la Consulta: ”Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, però, la legge statale – pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali» – interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale“. “D’altra parte, che la normativa in esame costituisca un’indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia delle Regioni – di una normativa statale, ossia l’art. 18 della legge n. 196 del 1997 – peraltro risalente ad un momento storico antecedente l’entrata in vigore della Riforma Costituzionale del 2001 – che prevede l’adozione di una disciplina volta a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico».

 Corte Costituzionale – Sentenza n. 287 del 2012

Teramo, 20 Dicembre 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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