La Corte chiarisce la portata della tutela delle vittime di incidenti causati da veicoli
L’assicurazione obbligatoria della RCA ha una copertura ampia che deve coprire qualsiasi incidente causato utilizzando un veicolo conformemente alla sua funzione abituale. Lo sancisce la terza sezione della Corte di Giustizia europea nella sentenza resa nella causa C-162/13, depositata lo scorso 4 settembre che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” segnala. Secondo i Supremi Giudici europei, l’evoluzione della normativa UE in materia di assicurazione obbligatoria è retta dalla ratio di tutelare e proteggere a tutto campo le vittime, attuali e potenziali, degli incidenti causati dall’uso di veicoli. In particolare una direttiva dell’Unione1 prevede segnatamente che ogni Stato membro adotti tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.
I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure. Di conseguenza, «non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere da detta tutela le persone lese da un incidente causato da un veicolo in occasione» di un qualche «suo uso, purché» si tratti di «uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo». L’intervento della Corte Europea era stato richiesto dalla Slovenia, in occasione di una controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da parte di un uomo colpito da un trattore impegnato in una manovra di parcheggio all’interno del cortile di una casa colonica.Ai sensi della legge slovena sull’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, il proprietario di un veicolo deve stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità per i danni che causi a terzi con l’utilizzo del veicolo: morte, lesioni personali, problemi di salute, distruzione e danneggiamento di beni, con esclusione della responsabilità per i danni ai beni che abbia accettato di trasportare. Nell’agosto 2007, durante l’ammasso di balle di fieno nella soffitta di un fienile, un trattore munito di rimorchio, ingranando la retromarcia nel cortile della casa colonica per immettere il rimorchio nel fienile, ha urtato una scala su cui era salito il sig. Vnuk, provocando la caduta di quest’ultimo. Il sig. Vnuk ha proposto contro la Zavarovalnica Triglav, compagnia di assicurazione con la quale il proprietario del trattore aveva assicurato il proprio veicolo, un ricorso per il risarcimento del danno non patrimoniale, calcolato in EUR 15 994,10 e maggiorato degli interessi di mora. Tuttavia, un trattore munito di rimorchio è soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile solo quando stazioni abitualmente nel territorio di uno Stato membro che non abbia esentato il corrispondente tipo di veicolo da tale obbligo. Quanto, poi, alla questione se la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio ad esso agganciato debba essere compresa o no nella nozione di «circolazione dei veicoli», la Corte rileva che tale nozione non può essere nella disponibilità dei singoli Stati membri. La domanda è stata respinta motivando che la polizza di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli copriva i danni causati dall’uso del trattore come mezzo di trasporto, ma non i danni sorti utilizzando il medesimo come macchina di lavoro o da traino. Nella motivazione i Giudici mostrano di ritenere che la norma si riferisca alla destinazione tanto attuale quanto potenziale di un mezzo. E dunque, non fa alcuna differenza, nel caso in questione, il fatto che il trattore fosse utilizzato come macchina agricola ovvero come mezzo circolante su strada. In virtù, quindi, del suesposto principio della “conformità all’uso abituale del veicolo” , anche la manovra del trattore rientra nel concetto lato di ‘circolazione’.
Lecce, 7 settembre 2014
Giovanni D’AGATA