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Corte Ue: volo cancellato? Sì anche ai danni morali

Creato il 14 ottobre 2011 da Wally26

Fonte:  La Stampa

Sì al danno morale, oltre che materiale, se il collegamento aereo salta e il passeggero resta a terra. Ma attenzione: nella categoria del volo cancellato rientra anche l’ipotesi in cui il velivolo di linea sia costretto a rientrare nello scalo di partenza poco dopo il decollo. Lo stabilisce Corte di Giustizia europea nella sentenza C-83/10 del 13 ottobre.

I fatti
La circostanza che il decollo sia stato garantito, ma che l’aereo sia poi rientrato alla base senza aver raggiunto la destinazione prevista dall’itinerario, fa sì che il volo, così come era inizialmente previsto, non può essere considerato effettuato.

Quando un volo è cancellato?
I giudici comunitari precisano che per stabilire se si sia in presenza di una “cancellazione” è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero: bisogna dunque verificare se, per ogni viaggiatore, la programmazione iniziale del volo sia stata abbandonata.
Per poter parlare di cancellazione, tuttavia, non è affatto necessario che tutti i passeggeri che avevano prenotato un posto sul volo inizialmente previsto siano trasferiti su un altro volo.
I sette passeggeri protagonisti della causa 83/10 sono stati trasferiti su altri voli, programmati all’indomani del giorno previsto per raggiungere la destinazione finale: la Corte di Lussemburgo conclude che il loro rispettivo volo inizialmente previsto deve essere qualificato come “cancellato”.

Danni morali
I giudici di Lussemburgo precisano che la nozione di risarcimento supplementare consente al giudice nazionale di concedere il risarcimento del danno morale cagionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale: il risarcimento supplementare è destinato a completare l’applicazione delle misure uniformi e immediate previste dal regolamento 261/2004; in base alle norme Ue, in caso di cancellazione del volo scatta il rimborso del biglietto ai passeggeri oppure il loro imbarco su un volo alternativo; e durante l’attesa del successivo collegamento aereo, la compagnia deve offrire ai viaggiatori un’adeguata assistenza: sistemazione in albergo, possibilità di ottenere pasti e bevande e di effettuare chiamate telefoniche.

Risarcimento supplementare
Nell’ipotesi di cancellazione del volo il risarcimento supplementare consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale, subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali. A carico del vettore, dunque, si configura una serie di obblighi di sostegno e di spesa. Se la compagnia aerea viene meno al suo dovere, i passeggeri possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento, che deriva dal regolamento e dunque non rientra nel ristoro “supplementare”.

Leggi sul Sole24Ore: Anche il danno morale al passeggero che resta a terra o è trasferito su un altro volo  e il testo della  sentenza


Filed under: Parlamento Europeo, Viaggi

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