Spesso quando si apre una successione non si sa bene quali siano i beni e i diritti che entrino nell'attivo ereditario o determinazione della base imponibile dell'imposta sulla sucessione perchè e qui cerchiamo di dare qualche spunto o chiarimento o anche delle semplici risposte per orientarvi nella comprensione.
Nel patrimonio del defunto che sarà oggetto di trasferimento rientrano non solo beni mobili e immobili ma anche altri eventuali diritti di credito e anche di debito del defunto.
Cosa Entra nella base imponibile
Vediamo cosa entra nella base imponibile dell'imposta sul successioni: bisogna includere i beni immobili ossia le case di appartamenti, fabbricati o altre proprietà del defunto.
Come si calcola il valore venale dei fabbricati di proprietà o in usufrutto o altre fattispecie
Il valore dei beni mobili si calcola attraverso il valore venale degli stessi alla data di apertura della successione ossia al momento della morte. Laddove invece vi siano altri diritti diversi dalla piena proprieta' dei beni immobili come i diritti di usufrutto uso o abitazione si farà riferimento ad un diverso criterio di quantificazione.
Il caso di usufrutto, uso, abitazione del bene immobile il valore sfrattato dall'importo ottenuto multimediale. Il valore venale della proprietà per il saggio legale di interesse.
Nel caso di questi diritti è come se la disponibilità/proprietà del bene fosse limitata e allora ecco che il valore non sarà quello pieno ma sarà dato dalla differenza tra il valore della perdita e quello del diritto. Nel caso ad esempio l'enfiteuta dovrà calcolare il valore come il canone moltiplicato per le 20 e confrontarlo con la differenza tra il valore venale dell'immobile che la somma dovuta per affrancare tale diritto, il maggiore sarà il valore da prendere. Come regola generale per orientarvi comunque, per i beni immobili potrete prendere il valore venale in comune commercio e sempre che non sia dichiarato per un valore inferiore a 100 volte il reddito catastale e nel caso di terreni a 75 volte il reddito dominicale.
Come si calcola il valore dei beni mobili
Il valore dei beni mobili si calcola con alcune regole particolari a seconda della tipologia del bene. Spesso infatti nell'asse ereditario assistiamo alla presenza di mobili di denaro e anche di gioielli. Per questi beni il valore che entra nella base imponibile dell' imposta sulle successione sarà pari al 10% di tutto il valore imponibile ossia una volta fatto stimare da periti o da esperti o anche da facendosi fare un inventario dal notaio il valore da prendere a base per il calcolo dell'imposta sulla successione sarà pari al massimo il 10% del valore di tutto l'asse ereditario.
Inoltre entreranno nell'asse ereditario anche tutte le azioni titoli che il defunto ha indicato nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico (ultima presentata) e che siano lui intestati, sempre che non risultano degli atti di disposizione degli stessi che siano stati venduti prima dell'apertura della successione con un atto che sia autentico. Questi tuttavia si calcoleranno in maniera differente a seconda della tipologia del valore delle titolo in quanto nel caso di titoli quotati come azioni si farà riferimento alla media delle quotazioni registrate nell'ultimo trimestre che precede la morte del de cuius. Nel caso invece di partecipazioni ossia di azioni in società che non sono quotate sui mercati regolamentati si farà riferimento alla percentuale che queste rappresentano rispetto al patrimonio netto della società che si vede dall'ultimo bilancio approvato.
Determinante quindi l'analisi della documentazione che sarete in grado di reperire del defunto. Mio nonno per esempio aveva una polizza vita che solo dopo mesi mio padre comprese essere ancora valida. Sarà necessario quindi analizzare la documentazione del defunto per verificare cosa indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi modello sette 30 modello unico oppure farsi assistere dal precedente commercialista
Cosa non entra nell'asse ereditario: esenzioni dall'asse
Nell'asse ereditario tuttavia non entrano alcune tipologie di beni o crediti o altri elementi diciamo relativo come per esempio i titoli di Stato degli enti pubblici oppure proprio detto che il crediti nei confronti dello Stato che non siano rappresentati da BOT, CCT o altri strumenti finanziari emessi dallo Stato.
Non Entrano nella base imponibile dell'imposta anche i crediti per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato. Stessa sorte anche agli autoveicoli iscritti nei pubblici registri, le indennità di cessazione di rapporti di agenzia o per mancato preavviso o per il TFR oppure le prestazioni erogate dai fondi pensione complementari, le assicurazioni sulla vita qualora le somme ricevute dalla polizza interessino il beneficiario erede o legatario, oppure anche alle indennità riconosciute dall'articolo 1751 del codice civile oppure anche che le indennità che essi percepiscono seguito tutti i riceventi assicurati o poi polizza vita caso la morte è stipulate dal defunto. Per opportuni approfondimetni inoltre vi segnalo l'articolo dedicato alle deduzioni dall'imposta sulle successione. Sono esclusi dall'asse ereditario i beni vincolati di interesse storico ed artistico ecc, per i quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione e i beni devono essere indicati nella denuncia di successione.
Anche i crediti verso lo Stato o altri enti pubblici fino a quando non sono riconosciuti con apposito provvedimento ed anche i crediti ceduti allo Stato, entro però la data di presentazione della dichiarazione di successione.
Vi segnalo sempre come articoli correlati quelli dedicati al calcolo dell' imposta sulle successioni o anche quello dedicato al caso non raro di successione di una prima casa (successione immobili).
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