L’ambito di applicazione di quest’ultima tipologia di usura è vasto, potremmo dire che non ci sono limiti; l’articolo 644 del codice penale nel delineare la condotta usuraria specifica che questa può consistere in una prestazione di denaro o di altra utilità.
Cosa s’intende per altra utilità?
E’ a discrezione del giudice l’interpretazione di questo concetto, anche l’onorario di un professionista potrebbe in teoria incappare nel reato di usura in presenza di una sproporzione che però non è agganciata a nessun criterio oggettivo.
Di fronte a questa situazione, è accaduto che negli anni l’usura reale ha perso di consistenza, la disposizione normativa è eccessivamente vaga e quindi possiamo dedurne che l’usura reale in sè non comporta sul piano pratico delle conseguenze; questa triste conclusione può essere arginata considerando che strumenti di tutela consistono se per esempio si è approfittato dello stato di bisogno della persona che ha richiesto “un’utilità”; si potrebbe, ancora, procedere alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.
Resta la lacuna normativa su un fenomeno come quello della sproporzione delle prestazioni, si è soliti dire che “il prezzo” lo stabilisce il mercato, in realtà non è così, il nostro sistema giuridico non pone come elemento portante il mercato, ma la persona e sicuramente il legislatore ha provato a tutelare la persona anche in presenza di sproporzioni non relative a prestazioni pecuniarie, ma non si è avuto il coraggio di perseguire fino in fondo questa strada.