Informazioni fin troppo diffuse? Forse sì, però facciamo comunque un quadro generale! In Italia la produzione e la vendita di prodotti cosmetici è disciplinata dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata più volte nel corso degli anni e che verrà sostituita del tutto l'11 luglio 2013, ma cosa si intende esattamente per prodotto cosmetico?
Il Ministero della Salute al riguardo ci dice che:
Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.Dunque, tutti i preparati che hanno utilizzi diversi da quelli sopra citati, come gli spray da nebulizzare nel naso oppure i prodotti che vengono iniettati sotto cute, come i filler, non sono cosmetici (fonte: ABC cosmetici).
Vediamo subito le informazioni che devono essere riportate in etichetta:
1. il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico
2. il contenuto nominale (obbligatoriamente in italiano)
3. la data di durata minima, se inferiore a trenta mesi, o la validità post apertura se la data di scadenza del prodotto integro è superiore ai trenta mesi, (obbligatoriamente in italiano). Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto
4. le precauzioni d’impiego (obbligatoriamente in italiano). In caso di impossibilità pratica di riportare sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego, esse devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio
5. il lotto di fabbricazione
6. il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE
7. la funzione del prodotto (obbligatoriamente in italiano)
8. l’elenco degli ingredienti (può essere riportato anche solo sull’imballaggio esterno del prodotto)
Nell'INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients), ovvero l'elenco degli ingredienti, le sostanze vengono sempre elencate in ordine decrescente di peso fino all'1%, sotto tale percentuale possono essere indicate in ordine sparso.
I nomi variano secondo la categoria di sostanze considerate, ed ecco la spiegazione a cura di My personal trainer che trovo particolarmente chiara:
- gli ingredienti di uso comune sono registrati col sostantivo, generalmente latino, con cui sono elencati su un dizionario ufficiale di sostanze di uso farmaceutico, la Farmacopea Europea
- le sostanze chimiche sintetiche, così come derivati vegetali che abbiano subito trasformazione chimica, vengono indicati con nome tecnico
- i derivati vegetali che non abbiano subito altri trattamenti oltre all'estrazione, possiedono invece il nome botanico latino della pianta di origine (genere e specie), eventualmente seguito dal tipo di estratto e dalla parte della pianta da cui sono ottenuti
- per i coloranti si utilizza un numero preceduto da una sigla CI, che sta per COLOUR INDEX (un catalogo dove vengono inclusi tutti i colori)
- per i profumi e gli aromi si utilizza la dicitura generica; questi, infatti, possono contenere miscele di svariati componenti, la cui specifica sarebbe laboriosa e comporterebbe un elenco piuttosto lungo in etichetta
La validità post apertura - PaO (Period after Opening) - varia ovviamente di prodotto in prodotto, e in linea generale quando è molto breve ci troviamo davanti un cosmetico naturale, o comunque ricco di sostanze naturali e/o di derivazione naturale.
Diciamo però che non è così scontato quando si sale di qualche mese, ci sono prodotti eco-bio con lo stesso tempo di validà di altri con formulazioni meno "green", così come in realtà certi cosmetici di buona qualità possono avere la scadenza post apertura di 24 mesi.
Ancora dal sito del Ministero della Salute, passiamo a vedere nel dettaglio la delicata voce "Prodotti non testati su animali":
- L'ndicazione sulla confezione o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che il prodotto è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale è consentita solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali né sul prodotto finito o sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici .
- Con la recente Raccomandazione del 7 giugno 2006 (pdf, 39 KB) la Commissione europea ha ribadito che l’uso di dichiarazioni su un prodotto cosmetico non deve trarre in inganno il consumatore. L'uso sull'etichetta della dicitura «non testato su animali» è un'informazione utile al consumatore in quanto serve a metterlo in condizione di poter scegliere il prodotto con piena cognizione di causa.
- La Raccomandazione chiarisce, inoltre, che l'uso di tali dichiarazioni è volontario e che, tuttavia, chiunque dichiari sui prodotti cosmetici che essi non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su animali deve assumersi la responsabilità della dichiarazione e deve essere in grado di provarne la pertinenza.
La forma della dichiarazione, l'immagine, segno figurativo o altro per indicare che non si è fatto ricorso alla sperimentazione animale sono libere, purchè siano soddisfatte le prescrizioni della normativa comunitaria che autorizzano l'uso di tali dichiarazioni .
Interessante notare che la dicitura "non testato su animali" è assolutamente legale, ma è curioso che abbia un significato preciso quanto fuorviante, nonostante venga suggerita proprio per non trarre in inganno il consumatore.
Perchè? Quanto espresso nei tre punti sopra è ciò che avviene di norma in Europa e nulla più, non serve specificarlo dato che:
- nei paesi europei il prodotto finito non si può testare su animali già dal lontano 2004
- non sono i produttori finali di cosmetici, nè i fornitori, a dover effettuare o commissionare test su animali per i singoli ingredienti
- tutti gli ingredienti di sintesi devono essere testati per legge da chi li sviluppa per poi immetterli sul mercato e, ancora oggi, la sperimentazione avviene su animali perchè non tutti i test "alternativi" sono già disponibili
Quindi non facciamoci coinfondere le idee, bisogna ancora insistere nel non aumentare la richiesta di nuovi ingredienti di sintesi finchè non saranno validati anche gli ultimi tre test (tossicità a dosi ripetute-tossicità riproduttiva-tossicocinetica) alternativi che porteranno al bando definitivo della sperimentazione animale per questo settore.A conferma, sempre sul sito del Ministero della Salute, a questa pagina qui si legge che è vietata la sperimentazione animale su ingredienti o combinazioni di ingredienti nel caso sia già stato convalidato un metodo alternativo, è evidente che con le nuove sostanze di sintesi si possa ancora incrementare la vivisezione:
- L'immissione sul mercato, sia di prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale, sia di prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale è vietata nel caso in cui sia stato già convalidato e adottato a livello comunitario un metodo di sperimentazione alternativo rispetto a quello adoperato.
- Per l’entrata in vigore di questi divieti valgono perciò le modalità e i termini stabiliti per il divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti in relazione alla sua sostituzione con metodi di sperimentazione alternativi.
- E’ prevista, infine, la possibilità di derogare a tali divieti solo in casi eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico, previo parere della stessa Commissione europea.
(per tenersi aggiornati sull'argomento consiglio sempre di consultare anche il sito della Commisione Europea, però per il momento non è disponibile in italiano)
Ed ecco che entra in gioco la valenza dello Standard del non testato che da oltre 15 anni chiede alle aziende di prendere l'impegno a non utlizzare nuovi ingredienti di sintesi messi in commercio dopo una determinata data, che deve rimanere fissa nel tempo.
Non sarà un sistema perfetto ma è l'unico che abbia fatto qualcosa di concreto, e non a caso è riconosciuto a livello internazionale. Ricordo che la dicitura in questo caso è precisa e non va confusa, appunto, con altre generiche in circolazione. Non dice prodotto non testato, bensì un deciso:
STOP AI TEST SU ANIMALI
Controllato da ICEA per LAV
+ il numero identificativo assegnato all'azienda
Va poi da sè che in caso un'azienda abbia aderito allo Standard tramite autocertificazione, come quelle elencate su VIVO, tale dicitura non può essere presente e tanto meno potremo trovare il logo ufficiale, ma la sostanza non cambia ed è quello che conta.
Inoltre non va dimenticato che sul mercato circolano anche prodotti privi di dicitura ma di aziende con regolare approvazione LAV-ICEA: il prodotto può essere stato confezionato prima dell'adesione, o venduto post-adesione in "vecchi" contenitori. In questo senso fanno eccezione i cosmetici a marchio Coop che non hanno mai riportato in etichetta tale adesione, avvenuta nel 2005.
In conclusione, per l'aspetto cruelty-free è sì importante controllare le etichette ma lo è ancora di più verificare tramite le due fonti citate che l'azienda sia in regola!