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Costituzione in giudizio: la dichiarazione di contumacia non prima del decorso di 60 minuti dall’apertura dell’udienza

Da Rebecca63

GdPIn tema di disciplina delle udienza, l’art. 59 disp. att. c.p.c., prevede che la dichiarazione di contumacia della parte non costituita venga fatta dal GdP a norma dell’art. 171, ultimo comma, c.p.c., quando sia decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza.

Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 22 settembre 2014, n. 19942

Teramo, 24 Settembre 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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