Se il criterio di aggiudicazione di una gara di appalto è quello del massimo ribasso, non è possibile da parte della stazione appaltante sottoporre come ulteriore elemento di valutazione la qualità del servizio o dei materiali impiegati tramite documentazione di natura tecnica. Insomma, se il criterio di scelta per aggiudicare una gara di appalto è il “prezzo più basso”, valutazioni di altro tipo non valgono.
È questa, in estrema sintesi, la posizione dei giudici di Palazzo Spada, esplicitata con la recente sentenza n. 5050 del 21 settembre 2012, in base alla quale un bando per una gara di appalto di servizi da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso non può presupporre l’analisi di altri documenti se non quello dell’offerta economica in busta.
La qualità del servizio o dei materiali per un appalto, infatti, devono essere valutati se la gara adotta come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (come stabilito dall’art. 83 del d.lgs. 163/2006). Quando invece, argomenta il Consiglio di Stato, la gara si svolge sul criterio del massimo ribasso, la documentazione tecnica non può essere presa in considerazione e neppure quest’ultima può essere valutata dalla stazione appaltante.
“!l capitolato di gara”, scrivono i giudici, “prevede il criterio per la aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta, ex articolo 82 del d.lgs. n. 163/2006; si tratta di un appalto di servizi la cui progettazione è stata predisposta in forma esecutiva dalla stazione appaltante, i relativi obblighi sono stati esattamente riportati nel capitolato speciale d’appalto mentre l’esecutore del contratto non ha alcun obbligo di presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma solo di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato”.